Corte di Cassazione (2975/2017) – Fallimento dell’impresa datrice di lavoro: interesse del dipendente, in precedenza illecitamente licenziato, al ripristino del rapporto.

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Data di riferimento: 
03/02/2017

Corte di Cassazione, Sez. IV lavoro, 03 febbraio 2017 n. 2975 – Pres. Giuseppe Napoletano, Rel. Antonio Manna.

Impresa datrice di lavoro - Illecito licenziamento di un dipendente – Successivo fallimento – Lavoratore – Azione in giudizio per il reintegro - Sentenza del giudice del lavoro – Invalidazione del recesso – Decisioni conseguenti -  Ripristino del rapporto – Ricostruzione di tutti gli effetti utili – Contenuto necessario - Rispetto dell’interesse e della volontà del lavoratore.

In caso di fallimento dell’impresa datrice di lavoro dopo il licenziamento di un suo dipendente, questi [laddove agisca in giudizio innanzi al giudice del lavoro] ha interesse ad una sentenza di reintegra nel posto di lavoro, previa dichiarazione giudiziale dell’illegittimità del licenziamento, pronuncia che non ha ad oggetto solo il concreto ripristino della posizione lavorativa (che presuppone la ripresa dell’attività aziendale previa autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa), ma anche le possibili utilità connesse al ripristino del rapporto che si trova in uno stato di quiescenza dal quale possono scaturire una serie di utilità, quali la ripresa del lavoro (in relazione all’eventualità di un esercizio provvisorio, d’una cessione d’azienda o della ripresa della sua amministrazione da parte del fallito a seguito di concordato fallimentare o di ritorno in bonis) o l’eventuale ammissione di una serie di benefici (indennità di cassa integrazione, di disoccupazione, di mobilità). (Massima ufficiale)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17133.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]