Tribunale di Bari – Concordato preventivo con cessione dei beni: non configurabilità di un inadempimento nel caso il ricavato della vendita risulti inferiore a quanto ipotizzato nella proposta.

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Data di riferimento: 
13/12/2016

Tribunale di  Bari, Sez, IV civ. e fall., 13 dicembre 2016 – Pres. Rel. Nicola Magaletti, Giudici Giuseppe Rana e Sergio Cassano.

Concordato preventivo con cessione dei beni -  Approvazione della proposta da parte dei creditori – Liquidazione dei beni – Corrispettivi ottenuti dalla vendita – Valori inferiori a quelli prospettati – Inadempimento comportante risoluzione – Esclusione.

Nell’ipotesi di proposta di concordato preventivo con cessione dei beni ex art. 182 L.F. [nello specifico depositata in data 10/01/2012], l’imprenditore assume l’obbligo di porre a disposizione dei creditori l’intero patrimonio dell’impresa libero da vincoli che ne impediscano la liquidazione o ne diminuiscano sensibilmente il valore e non anche quello di garantire il pagamento in una misura percentuale prefissata. Ne consegue che i creditori che hanno approvato la proposta  di concordato non possono poi richiedere la risoluzione ai sensi dell’art. 186 L.F. del concordato nell’ipotesi in cui la somma ricavata dalla vendita in sede di liquidazione si discosti, anche notevolmente, da quella ipotizzata dal proponente, non potendosi configurare un inadempimento da parte del debitore di un’obbligazione che lo stesso non ha assunto; in tal caso, l’inadempimento che giustifica la risoluzione potrà essere però invocato quando il patrimonio conferito sia risultato privo delle qualità promesse. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16937.pdf

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: