Tribunale di Milano - Trust e vis attractiva.

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Data di riferimento: 
17/07/2009

Tribunale di Milano, 17 luglio 2009 - Est. Mambriani.
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo

Fallimento - Trust liquidatorio - Azioni di non riconoscibilità del trust - Competenza - Vis attractiva del tribunale fallimentare - Sussistenza.

Trust - Riconoscibilità nell'ordinamento italiano - Presupposti - Trust interni - Legge applicabile estranea all'ordinamento italiano - Riconoscibilità.

Trust con funzione liquidatoria dei creditori dell'impresa - Successiva dichiarazione di fallimento - Causa sopravvenuta di scioglimento - Sussistenza.

Trust liquidatorio dei creditori dell'impresa - Costituzione in presenza dell'insolvenza dell'impresa - Contrasto con norme imperative dell'ordinamento italiano - Nullità - Sussistenza.

Le azioni di non riconoscibilità del trust ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, le azioni ex artt. 43, 44 e 64 l.f., e quelle di nullità e di simulazione del trust, svolte dal fallimento della società disponente nei confronti del trustee, rientrano fra quelle soggette alla vis attractiva del concorso ai sensi dell'art. 24 l.f., trattandosi di azioni che derivano dal fallimento e che in conseguenza del fallimento subiscono una deviazione dallo schema tipico perché di fatto propongono questioni di diritto che vanno decise in base a norme o principi del concorso. (fd)

In virtù della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, devono ritenersi riconosciuti all'interno dell'ordinamento italiano non solo i trust internazionali - che presentino cioè elementi di estraneità rispetto a detto ordinamento (residenza del disponente, del trustee, dei beni a segregarsi) - ma anche i trust interni, cioè i trust che non presentino alcun elemento di estraneità con l'ordinamento italiano né di carattere oggettivo (avuto riguardo ai beni conferiti in trust), né di carattere soggettivo (in relazione alla persone del disponente ovvero a quella del trustee), ad eccezione della legge applicabile al trust. (fd)

Nel caso di trust liquidatorio istituito a tutela della massa dei creditori quando la società disponente non era insolvente, la successiva dichiarazione di fallimento di quest'ultima si configura come causa sopravvenuta di scioglimento dell'atto istitutivo del trust, analogamente a quelle ipotesi negoziali la cui prosecuzione è incompatibile con la dichiarazione di fallimento. (fd)

Nel caso di trust liquidatorio istituito a tutela dei creditori nel momento in cui l'impresa disponente era già insolvente, il relativo atto istitutivo deve ritenersi radicalmente nullo ab origine in quanto diretto ad eludere le norme imperative che presiedono alla liquidazione concorsuale in violazione degli artt. 13 e 15 lett. e) della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985. (fd)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]