Corte d’Appello di Genova – Altra documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità in caso di inattendibilità dei bilanci.

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Data di riferimento: 
17/07/2017

Corte d’Appello di Genova, 17 Luglio 2017. Dott. Leila Maria Sanna, presidente - dott. Enrica Drago, consigliere – dott. Massimo Caiazzo, relatore.

Presupposti per la dichiarazione di fallimento –Inidoneità probatoria dei bilanci degli ultimi tre esercizi. – Documenti probatori equipollenti ai bilanci degli ultimi tre esercizi, ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2 LF.

Nell’ipotesi in cui i bilanci depositati non siano idonei di per se, in ragione delle modalità e dei tempi della loro approvazione, a rappresentare la situazione patrimoniale, reddituale e debitoria della società ai fini della prova da parte dell'imprenditore della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2 legge fall., l'imprenditore comunque potrà assolvere l’onere probatorio predetto mediante diversa documentazione, dalla quale sia attendibilmente desumibile che i dati di bilancio sono veritieri, riferibile al triennio preso in considerazione dalla legge, quali, i conti di mastro, le situazioni contabili di fine anno, i partitari clienti e fornitori, il libro giornale, i registri iva, e le dichiarazioni fiscali. (Francesco Gabassi – riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18853.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: