Corte d’Appello di Genova – Altra documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità in caso di inattendibilità dei bilanci.
Corte d’Appello di Genova, 17 Luglio 2017. Dott. Leila Maria Sanna, presidente - dott. Enrica Drago, consigliere – dott. Massimo Caiazzo, relatore.
Presupposti per la dichiarazione di fallimento –Inidoneità probatoria dei bilanci degli ultimi tre esercizi. – Documenti probatori equipollenti ai bilanci degli ultimi tre esercizi, ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2 LF.
Nell’ipotesi in cui i bilanci depositati non siano idonei di per se, in ragione delle modalità e dei tempi della loro approvazione, a rappresentare la situazione patrimoniale, reddituale e debitoria della società ai fini della prova da parte dell'imprenditore della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2 legge fall., l'imprenditore comunque potrà assolvere l’onere probatorio predetto mediante diversa documentazione, dalla quale sia attendibilmente desumibile che i dati di bilancio sono veritieri, riferibile al triennio preso in considerazione dalla legge, quali, i conti di mastro, le situazioni contabili di fine anno, i partitari clienti e fornitori, il libro giornale, i registri iva, e le dichiarazioni fiscali. (Francesco Gabassi – riproduzione riservata)