Corte di Cassazione (9087/2018) – Gli accordi di ristrutturazione sono procedure concorsuali. Applicabilità dell'art. 162, 1° co. l.f. e concessione discrezionale del termine. Strumenti impugnatori.

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Data di riferimento: 
12/04/2018

Corte di Cassazione, sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087 – Pres. Dott. Didone, rel. Dott.ssa Vella

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Art. 182bis l.f. – Natura concorsuale – Applicabilità analogica di norme previste per il concordato preventivo – Termine ex art. 162, 1° co. l.f.

Procedure concorsuali – Concordato preventivo – Accordi di ristrutturazione dei debiti – Art. 182bis l.f. –  Impugnazioni. 

L’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182bis l.f. rientra nel novero delle “procedure concorsuali”. Ne discende che – data anche la matrice comune dei due istituti dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo – è applicabile anche all’accordo di ristrutturazione dei debiti, quand’anche in via analogica o estensiva, l’art. 162, 1° co. l.f. dettato per la procedura di concordato preventivo il quale consente al Tribunale, nell’esercizio di un proprio potere discrezionale, di concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni o produrre nuovi documenti. [Nel caso di specie l’impresa poi fallita, a seguito di una domanda di concordato preventivo con riserva, aveva presentato per l’omologazione un accordo di ristrutturazione dei debiti chiedendo, all’udienza fissata per l’omologazione, la fissazione di nuova udienza o la concessione di un breve termine per raccogliere la preannunciata adesione di un soggetto, cui era stata condizionata l’adesione all’accordo da parte di una larga maggioranza di creditori. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di omologazione, non concedendo il predetto termine, e aveva dichiarato il fallimento dell’impresa. La Corte di Cassazione, con un'ampia disamina sulla natura degli accordi di ristrutturazione, ha accolto il ricorso dell’impresa avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il fallimento, sulla base della considerazione che la Corte d’Appello aveva scorrettamente ritenuto non applicabile all’accordo di ristrutturazione dei debiti il primo comma dell’art. 162 l.f., negandone la natura di procedura concorsuale] (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata) 

Il quadro dei mezzi impugnatori nelle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti è così composto: I) i provvedimenti di inammissibilità ex art. 162, 2° comma o di revoca ex art. 173 l.f., resi dal tribunale sono – se autonomamente considerati – inoppugnabili, in quanto non reclamabili (v. art. 162 l.f.) né ricorribili in Cassazione ex art. 111 Cost., per difetto del requisito della decisorietà; II) i provvedimenti positivi o negativi resi dal tribunale nei procedimenti di omologazione hanno natura decisoria (in quanto contenziosi idonei al giudicato) ma non sono direttamente ricorribili per cassazione, in quanto non definitivi (essendo reclamabili ex art. 183 e 182bis, 5° co., l.f.); III) i provvedimenti di natura  decisoria, positivi o negativi, resi in sede di reclamo sono assoggettabili a ricorso straordinario per cassazione, in quanto definitivi; IV) l’impugnazione della sentenza di fallimento può essere formulata anche con censure rivolte esclusivamente contro la presupposta dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo; V) i motivi di impugnazione autonomamente proposti contro il diniego di omologazione debbono essere necessariamente riproposti contro la sentenza di fallimento poiché “il giudizio di reclamo ex art. 18 l.f. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi d’impresa”; VI) la sopravvenuta dichiarazione di fallimento rende inammissibili – e se già proposte improcedibili – le impugnazioni autonomamente proponibili contro il rigetto della domanda di omologazione. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

La concessione del termine di cui all'art. 162, comma 1, l.fall., può essere disposta anche in favore del debitore che, sciogliendo la riserva formulata con il ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall., alla scadenza del termine opti per il deposito non già della proposta di concordato preventivo, bensì della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis, comma 1, l.fall., in quanto detta ultima procedura riveste carattere concorsuale e si pone, nell'impianto normativo, in termini di interscambiabilità con il concordato. (massima ufficiale)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: