Corte di Cassazione (12819/2016) – Concordato preventivo: ammissibilità del ricorso in cassazione avverso la reiezione del ricorso proposto ai sensi dell'art. 183 L.F. e termine ultimo per la sua proposizione.

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Data di riferimento: 
21/06/2016

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 giugno 2016 n. 12819 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Massimo Ferro.

Concordato preventivo – Omologazione – Reclamo – Opposizione – Rigetto – Ricorso in cassazione – Ammissibilità.

Concordato preventivo – Reclamo ex art. 183 L.F. -  Corte d'appello - Camera di consiglio - Decreto emesso – Notificazione - Ricorso in cassazione – Proposizione – Termine ultimo – Applicazione artt. 737 e segg. c.p.c. - Sessanta giorni.

Nonostante l'omessa previsione specifica da parte dell'art. 183 L.F., si deve ritenere che non possa porsi in dubbio che il decreto emesso in sede di reclamo avverso l'omologazione di un concordato preventivo risulti ricorribile in cassazione, in quanto a quel provvedimento va riconosciuta natura di sentenza, per la sua attitudine alla definitività ed in quanto incide su diritti soggettivi, dal momento che l'eventuale rigetto del ricorso comporta un diverso assetto dei dirittti di credito coinvolti nella procedura, ovvero realizza una regolazione dell'insolvenza secondo un progetto alternativo a quello propugnato dai creditori opponenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non potendosi applicare per analogia  al concordato preventivo in caso di reclamo ex art. 183 L.F. la disciplina prevista per il concordato fallimentare dall'art. 131 L.F., come riformato dal D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, attesa la compiutezza della  disciplina della procedura concordataria minore  e stante la diversità dei presupposti oggettivi in cui interviene la rispettiva omologazione (impresa in bonis da un lato e impresa fallita dall'altro), si deve ritenere che nei confronti del decreto emesso dalla corte d'appello, in camera di consiglio, in sede di reclamo avverso il decreto di omologazione di un concordato preventivo, trovino applicazione gli artt. 737 e segg. c.p.c., e che, pertanto, quella decisione risulti ricorribile per cassazione entro il termine ordinario di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica di quel provvedimento, anziché entro quello di trenta giorni previsto dalla normativa fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19098.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: