Corte di Cassazione (16364/2018) - Il concordato preventivo che preveda la falcidia dei crediti previdenziali non necessità di un previo accordo con i titolari di quei crediti.

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Data di riferimento: 
21/06/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 giugno 2018 n. 16364 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Eduardo Campese.

Proposta di concordato preventivo - Falcidia dei crediti previdenziali – Ammissibilità della proposta – Transazione fiscale – Procedura concordataria "speciale" – Necessario ricorso – Esclusione.

Laddove una proposta di concordato preventivo che preveda la falcidia dei crediti previdenziali sia, ratione temporis, valutabile come ammissibile o meno alla luce della disciplina di cui all'art. 182 ter L.F., nel testo anteriore all'ultima novella introdotta dalla legge n. 232 del 2006, si deve ritenere che il proponente,  in presenza  di una tale tipologia di crediti, "possa" e non "debba" fare ricorso, affinché la sua proposta risulti accoglibile, all'istituto della transazione fiscale, onde, qualora l'entità di quei crediti risulti incontestata e ben definita, possa prescinderne; ciò si deve presupporre anche in quanto lo stesso Decreto Ministeriale 4 agosto 2009, recante "Modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti previdenziali, degli accordi sui crediti contributivi" non deroga a tale facoltatività, ma disciplina unicamente i criteri cui gli enti previdenziali devono attenersi nel caso in cui il proponente decida di ricorrere a quella che deve considerarsi una "speciale" figura di concordato, "con transazione" appunto, alternativa a quella principale che non contempla un previo accordo con i titolari di quei crediti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2016364.2018%20%282%29_0.pdf

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