Corte di Cassazione (2627/2018) - Prededucibilità del credito derivante da finanziamento, consistente nella concessione di una garanzia fideiussoria, effettuato in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
02/02/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 febbraio 2018 n. 2627 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologazione – Previsione - Finanziamento consistente in una garanzia fideiussoria – Prededucibilità - Tribunale – Funzionalità dell'accordo - Necessità di un' ulteriore verifica - Esclusione.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bisL.F., la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti "in qualsiasi forma effettuati" in esecuzione dell'accordo omologato, disposta dal primo comma dell'art. 182 quater, l.fall., è coessenziale al fatto che si tratti di crediti annoverabili nella suddetta categoria, sicché, una volta accertata la presenza di tali crediti ed omologato l'accordo, la prededucibilità consegue senza che il tribunale debba svolgere una nuova verifica di funzionalità dell'accordo medesimo, insita nell'omologazione, e quale che sia la tipologia di finanziamento adottata, anche diversa dal mutuo (nella specie una fideiussione), stante l'ampiezza della previsione e la sua "ratio" compensativa del rischio del finanziatore realizzata con la prededucibilità del relativo credito. (Massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19521

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: