Corte di Cassazione (14002/2018) - Criteri di valutazione dell’anomalia di una cessione di credito ai fini della revocatoria.

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Data di riferimento: 
31/05/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 maggio 2018 n. 14002 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.

Contratto di somministrazione – Rapporto di durata - Accordo generale iniziale – Pagamento delle future forniture - Previsione che possa avvenire mediante cessione di crediti – Benestare del debitore ceduto – Modalità successivamente adottata – Successivo fallimento del cedente –    Cessioni operate in periodo sospetto - Revocabilità  ex art. 67, primo comma, n. 2 L.F. – Esclusione – Non anormalità del mezzo di pagamento.

La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali, tanto da sottrarsi alla revocabilità esclusivamente qualora sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto. Tuttavia, allorché le parti pattuiscano "ab origine", nell'ambito di un rapporto di durata, specifiche modalità di pagamento che prevedano il ricorso generalizzato alla cessione in parola, è alle regole di tale accordo contrattuale a monte e alle modalità seguite in concreto, che il giudice deve aver riguardo per apprezzare se l'"accipiens" sia stato effettivamente in grado di rendersi conto di un adempimento sintomatico del dissesto del debitore. (Fattispecie in materia di somministrazione). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20266.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: