Tribunale di Pescara – Concordato preventivo: perentorietà del termine per il deposito da parte del proponente delle somme necessarie allo svolgimento della procedura. Ipotesi di possibile rimessione in termini.

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Data di riferimento: 
26/04/2018

Tribunale di Pescara, Sez. Fall., 26 aprile 2018 – Pres. Angelo Mariano Bozza, Rel. Federica Colantonio, Giud. Domenica Capezzera.

Concordato preventivo – Ammissione – Svolgimento della procedura -  Proponente – Deposito delle somme necessarie – Termine di quindici giorni – Perentorietà – Comportamento diligente del debitore – Ritardo non colpevole – Rimissione in termini – Ipotesi possibile.

Deve ritenersi avere carattere perentorio ed improrogabile, con conseguente inefficacia dell'eventuale deposito tardivo, il termine fissato dal tribunale, in sede di apertura di una procedura di concordato ex art. 163, secondo comma n. 4 L.F., per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura, atteso che la prosecuzione di quest'ultima richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell'importo a tal fine destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo necessario. Pur tuttavia in presenza di circostanze che impediscano al proponente, pur a fronte di un comportamento diligente da parte sua, di rispettare il termine stabilito, può trovare accoglimento l'istanza, da parte dello stesso proposta, di rimessione in termini, trattandosi di istituto da considerarsi  con estensione non limitata alla  fase istruttoria del procedimento ordinario di cognizione [nello specifico, il tribunale, ha reputato che il proponente fosse incorso in decadenza senza colpa da parte sua,  in quanto il termine di 15 giorni  per il deposito della somma necessaria allo svolgimento della procedura era coinciso con le festività natalizie e ciò, di fatto,  a causa  del maggior numero di giorni di chiusura degli istituti di credito ed in ragione delle ferie (diritto costituzionalmente garantito) godute dai professionisti che  lo assistevano, aveva ridotto drasticamente la disponibilità temporale del richiesto onere ed ha, pertanto, ritenuto che non ricorresse una causa legittimante il provvedimento di revoca ex art. 173 L.F., ed accolto la richiesta del debitore di rimissione in termini, anchè perché lo stesso  aveva provveduto al versamento  della somma richiesta  con soli tre giorni di ritardo rispetto alla scadenza del termine, la qual cosa  non poteva aver pregiudicato la prosecuzione della procedura]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 21 aprile 2016 n. 8100  https://www.unijuris.it/cerca-tutto?w=CASSAZIONE+8100%2F2016 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 settembre 2016 n. 18704  https://www.unijuris.it/cerca-tutto?w=CASSAZIONE+18704%2F2016]  

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19694.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: