Tribunale di Genova – Cessione in esercizio dell'azienda con conseguimento di maggiore liquidità rispetto a quella derivante dalla cessione dei beni allo stesso non funzionali: concordato da considerarsi con continuità.

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Data di riferimento: 
26/11/2018

Tribunale di Genova, Sez. VII civ., Uff. Fall., 26 novembre 2018 – Pres. Roberto Braccialini, Giudici Ada Lucca e Andrea Balba.

Concordato preventivo – Cessione in esercizio dell'azienda – Liquidazione dei beni non funzionali -  Ruolo prevalente della prima previsione  – Concordato  da considerarsi con continuità.

Si deve ritenere che possa farsi rientrare nell'ambito del concordato con continuità il piano che, pur prevedendo la cessione dei beni non funzionali all'esercizio dell'azienda che si intende cedere in esercizio a terzi, preveda che la maggior parte della liquidità necessaria per la sua realizzazione derivi proprio da quest'ultima liquidazione, assumendo la prima un ruolo minore e subvalente, Ciò anche in quanto il legislatore, in sede di formulazione dell'art. 186 bis L. F., ha inteso privilegiare un  concetto di continuità in senso oggettivo e ha puntato al permanere in vita dell'azienda comunque questo avvenga. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20917.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: