Corte di Cassazione (27120/2018) - Modifica di una proposta di concordato o rinuncia alla stessa con contestuale presentazione di una nuova proposta: limiti temporali e di ammissibilità

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Data di riferimento: 
25/10/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 ottobre 2018 n. 27120 – Pres. Antonio Didone, Rel. Paola Vella. Concordato preventivo – Modifica della proposta – Limite temporale - Rinuncia e presentazione di una nuova proposta – Ammissibilità - Presenza o meno di istanze di fallimento – Conseguenti valutazioni del tribunale – Ipotesi di abuso - Verifica della non ricorrenza.

Ai sensi degli artt. 172, secondo comma, L.F. (ante 2015, art. 175, secondo comma, L.F.) e 179 L.F. la proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto, ragion per cui, se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dall'art. 177, primo comma, L.F., il Tribunale, su istanza di un creditore e del pubblico ministero, dichiara inammissibile la proposta e, laddove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 L.F., provvede a dichiarare il fallimento.

Qualora il proponente, anzichè modificarla, rinunci alla proposta e ne proponga una nuova, detta iniziativa non è, viceversa, soggetta ad alcun limite temporale e risulta ammissibile anche all'esito della votazione ed in tal caso, se non pendono istanze di fallimento o queste vengano desistite, il tribunale, per ragioni di economia processuale, esamina la nuova proposta nel corso della stessa procedura concorsuale; se, al contrario, persistono istanze di fallimento, il tribunale, se ritiene che si possa escludere un intento dilatorio da parte del proponente, intento in quanto tale abusivo, procede, comunque, alla valutazione della nuova proposta per verificare che risulti idonea a scongiurare o superare lo stato di insolvenza che, altrimenti, lo porterebbe, ex art. 162, secondo comma, L.F., a dichiarare l'apertura della procedura fallimentare. In questo contesto, si deve perciò ritenere inammissibile la presentazione, anzichè di una nuova proposta, di una nuova domanda di concordato in bianco ex art. 161, sesto comma, L.F., in quanto la formulazione di un tal genere di domanda rimanda obbiettivamente ad un proposito dilatorio, posto che un serio tentativo di addivenire ad una composizione concordata dello stato di crisi dell'impresa troverebbe la sua naturale manifestazione in una nuova proposta compiutamente delineata nei suoi profili. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20820

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: