Tribunale di Livorno – Rimborsi dei finanziamenti dei soci effettuati nei due anni, ma oltre l'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento: presupposto per poterli considerare inefficaci ai sensi degli artt. 2467 c.c. e 65 L.F.

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Data di riferimento: 
20/11/2018

Tribunale Ordinario di Livorno, Sez. Civile, 20 novembre 2018 – Giudice Franco Pastorelli.

Fallimento – Rimborso dei finanziameni dei soci – Inefficacia nei confronti dei creditori – Possibile cordinamento tra l'art. 2467 c.c. e l'art. 65 L.F. -   Presupposto necessario –  Data a cui risalgono i pagamenti – Data della dichiarazione di fallimento – Periodo intercollente tra i due momenti – Permanere delle squilibrio economico.

Deve ritenersi che possano rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 65 L.F., che postula l'inefficacia nei confronti dei creditori, se eseguiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, dei pagamenti di crediti che scadano nel giorno della dichiarazione o posteriormente, anche i rimborsi dei finanziamenti dei soci, effettuti in tale lasso di tempo seppure oltre l'anno precedente quella dichiarazione, in quanto la postergazione prevista dal primo comma dell'art. 2467, primo comma, c.c.  in presenza dei presupposti di cui al secondo comma ("eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto", oppure "situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento") condiziona l'esigibilità del  credito dei soci finanziatori che, laddove quegli stessi presupposti non siano nel frattempo venuti meno, si considera scaduto solo alla data del fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21145.pdf  

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: