Tribunale di Benevento – Accordi di ristrutturazione dei debiti: modalità di manifestazione del consenso, prededucibilità dei crediti derivanti da concessione di linee di factoring e vaglio del tribunale.
Tribunale di Benevento, Procedure Concorsuali, 30 gennaio 2019 – Pres. Ennio Ricci, Rel. Luigi Galasso, Giud. Pietro Vinetti.
Accordo di ristrutturazione dei debiti – Conclusione – Sottoscrizione da parte degli aderenti – Riscontro dell'autenticità - Modalità.
Accordo di ristrutturazione dei debiti – Concessione di linee di facoring – Previsione – Credito del factor – Finanziamento prededucibile.
Accordo di ristrutturazione dei debiti – Omologazione - Vaglio del tribunale – Limiti.
La manifestazione del consenso da parte dei creditori aderenti alla conclusione con l'imprenditore di un accordo di ristrutturazione dei debiti e l'autenticità della loro sottoscrizione può essere assicurata oltre che per effetto del ministero di notaio, anche, ai sensi dell'art. 15 della L. 59/1997, dell'art. 27 della L.3/2013 e del D.P.R. 68/2005) mediante il ricorso alla posta elettronica certificata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Deve considerarsi prededucibile ai sensi dell'art. 182 quater, primo comma, L.F. , il credito che derivi al factor dalla sottoscrizione con l'imprenditore di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis L.F. che preveda la concessione di linee di factoring in quanto detto beneficio è riconosciuto al finanziatore, in caso di omologazione, per i "finanziamenti in qualsiasi forma effettuati". (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nelle procedure di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis L.F., si deve ritenere che non sia affidato al tribunale, in sede di omologazione di un accordo sottoscritto ai sensi di detta norma, il compito di vagliare, oltre quanto affermato dal professionista esperto, anche la concreta possibilità che quell'accordo produca gli effetti economici sperati, la c.d. fattibilità economica, né quello di formulare un sindacato di convenienza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla seconda massima cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 giugno 2018 n. 16347https://www.unijuris.it/node/4337]