Tribunale di Roma – Presupposto della prededucibilità del credito del professionista che ha assistito il debitore in sede di presentazione di una domanda di concordato con riserva, seppur venga dichiarata inamissibile.

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Data di riferimento: 
28/10/2019

Tribunale di  Roma, Sez. Fallimentare, 28 ottobre 2019 - Giudice Angela Coluccio.

Fallimento - Domanda di concordato con riserva - Presentazione - Assistenza del professionista - Avvenuto pagamento - Mancata ammissione a quella procedura - Conseguente dichiarazione di fallimento - Curatore - Domanda di restituzione del percepito - Pagamento costituente atto di ordinaria amministrazione - Possibilità che  risulti ugualmente utile per i creditori - Assenza di prova della natura fraudolenta di quel pagamento - Rigetto della richesta.

Deve essere respinta, in ragione dell'intervenuta non ammissione del debitore alla procedura concordataria e della conseguente pronuncia del fallimento nei confronti dello stesso, la domanda proposta del fallimento volta a richiedere al professionista, che ha assistito il debitore in sede di presentazione di una domanda di concordato con riserva ex art. 161, sesto comma, L.F., la restituzione dell'importo a tal fine ricevuto, laddove il curatore non provi che il pagamento che il debitore ha effettuato a favore del professionista che lo ha assistito si debba considerare, quale atto di straordinaria amministrazione, inefficace ai sensi del settimo comma di quella disposizione per non essere stato  autorizzato dal tribunale e per essere stato quel pagamento intenzionalmente diretto a frodare le ragioni dei creditori; ciò, sia in quanto la natura prededucibile di un credito non può collegata al solo decreto ex art. 163 L.F. (nel senso che solo il decreto di ammissione trasformerebbe i crediti maturati in capo all’imprenditore, prima o dopo la sua domanda, in pretese assistite dalla peculiare protezione di cui all’art. 111, secondo comma, L.F.), sia in quanto costituiscono normalmente atti di ordinaria amministrazione le operazioni richieste dalla legge e ragionevolmente proprie di una prassi attinente al corredo obbligatorio della domanda di apertura della procedura concordataria, competendo all’organo concorsuale che ne invochi l’eccedentarietà rispetto a tale scopo dimostrarne la superfluità, oltre che l’intento fraudolento in danno delle ragioni dei creditori. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22848.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Swez. I civ., 10 gennaio 2017, n. 280 https://www.unijuris.it/node/3175]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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