Corte di Cassazione – Condizioni di prededucibilità dei crediti dei professionisti conseguenti alla presentazione di una domanda di concordato con riserva e di ammissibilità del relativo pagamento, anche se non autorizzato.

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Data di riferimento: 
10/01/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 gennaio 2017 n. 280 - Pres. Nappi, Rel. Ferro.

Concordato preventivo con riserva – Crediti dei professionisti  -  Attività svolta prima o subito dopo il deposito della domanda – Prededuzione – Giudizio di merito -  Necessario interferire con l’amministrazione fallimentare – Riscontro basato su una valutazione ex ante –– Criterio valido – Evoluzione fallimentare – Criterio non decisivo.

Concordato preventivo con riserva – Crediti dei professionisti  -  Attività svolta prima o subito dopo il deposito della domanda – Pagamenti non autorizzati – Atti di straordinaria amministrazione -  Inammissibilità della proposta  – Conseguenza non automatica – Possibile loro finalizzazione – Miglior soddisfazione per i creditori -  Ammissibilità -  Giudice di merito –  Valutazione necessaria. 

L’art. 111, secondo comma, L.F. nell’affermare la prededucibilità dei crediti sorti “in funzione delle procedure concorsuali” impone al giudice di merito di accertare caso per caso, con valutazione di fatto da operare ex ante (non censurabile in Cassazione se non per vizio di motivazione), la sussistenza di un valido necessario interferire delle attività che hanno originato quei crediti con l’amministrazione concorsuale e, conseguentemente, con l’interesse dei creditori e ciò in quanto non si può affermare una interdipendenza assoluta tra prededucibilità ed ammissione al concordato, almeno nel senso che unicamente il decreto ex art. 163 L.F. possa trasformare tutti  e solo i crediti maturati in capo all’imprenditore, prima o dopo la sua domanda di ammissione alla procedura concorsuale, in pretese assistite dalla peculiare  protezione prevista dall’art.111 L.F. e ciò in quanto non può concedersi, pena la frustrazione della volontà sottesa a tale norma, che l’evoluzione fallimentare della vicenda concorsuale possa di per sé sola in ogni caso escludere il ricorso a detto istituto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il pagamento non autorizzato di un debito scaduto (nel caso un professionista), eseguito da parte del debitore in epoca successiva al deposito di una domanda di concordato con riserva, non comporta, in via automatica, l’inammissibilità della proposta, dovendosi pur sempre valutare, da parte del giudice di merito, se detto  adempimento costituisca, o meno, atto di straordinaria amministrazione ex art. 161, settimo comma, L.F. ed, in ogni caso, se la violazione della regola della par condicio sia diretta a frodare, ai sensi dell’art. 173, terzo comma, L.F., le ragioni dei creditori, pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato, oppure sia, viceversa, ispirata al criterio della loro miglior soddisfazione. In particolare, costituiscono atti di ordinaria amministratore, onde per potersi procedere al relativo pagamento non risulta necessaria alcuna autorizzazione, le attività professionali enunciativamente richieste dalla legge e ragionevolmente proprie di una prassi attinente all’obbligatorio complessivo corredo della domanda di apertura della procedura concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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