Tribunale di Verona – IMU nella liquidazione controllata: esclusione del pagamento anticipato e applicabilità della disciplina speciale.

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Data di riferimento: 
14/06/2026

Tribunale Verona, 14 Giugno 2026. Est. Lanni.

Liquidazione controllata – IMU maturata nel corso della procedura – Applicabilità dell’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1992 – Differimento del versamento al trasferimento dell’immobile – Rigetto dell’istanza del liquidatore.

In tema di liquidazione controllata, deve ritenersi applicabile, anche in assenza di un’espressa previsione nella disciplina specifica della procedura, l’art. 10, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, relativo al versamento dell’IMU sugli immobili compresi nelle procedure concorsuali. Ne consegue che l’imposta dovuta per il periodo di durata della procedura deve essere versata entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, senza che possa essere autorizzato il pagamento anticipato dell’IMU maturata in corso di procedura su istanza del liquidatore. Tale conclusione si fonda sul rinvio alle disposizioni in materia di vendita nella liquidazione giudiziale contenuto nell’art. 275 CCII e sull’orientamento che assimila la liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale per gli aspetti non espressamente disciplinati dalla normativa speciale, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 121/2024.

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34909/CrisiImpresa?L%E2%80%99IMU-prededucibile-nella-liquidazione-controllata

[Il provvedimento veronese si colloca nel solco della giurisprudenza sulla prededucibilità dell’IMU maturata durante la procedura, ma affronta una questione specifica: il momento in cui l’imposta deve essere versata. La soluzione è nel senso che il liquidatore non può ottenere l’autorizzazione al pagamento anticipato dell’IMU maturata durante la liquidazione controllata, dovendosi applicare il termine previsto dall’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992. La distinzione è importante: la prededucibilità attiene alla collocazione del credito nell’ordine dei pagamenti concorsuali; il differimento del versamento riguarda invece la sua esigibilità secondo la disciplina speciale.]

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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