Tribunale di Avellino - Liquidazione controllata: presupposti perché anche il socio illimitatamente responsabile di una società di persone possa accedere autonomamente a quella procedura.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
01/07/2026

Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ. – Ufficio crisi d’impresa e procedure concorsuali, 01 luglio 2026 – Pres. Gaetano Guglielmo, Rel. Pasquale Russolillo, Giud. Maria Iandiorio.

Liquidazione controllata – Accesso da parte del socio a responsabilità illimitata di società di persone - Presupposto necessario.

Dal momento che ai sensi del combinato disposto degli art. 268, primo comma, e 2, lettera c), C.C.I. si ricava che non possono accedere alla liquidazione controllata i debitori assoggettabili alla liquidazione giudiziale, compresi i soci illimitatamente responsabili di società di persone che abbiano requisiti dimensionali superiori alle soglie stabilite dall’art. 2, lett. d), C.C.I., poiché in tal caso sono anch’essi soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale in estensione ai sensi dell’art. 256 C.C.I., si rende necessario accertare, nel caso ricorra quell’ipotesi, vale a dire di domanda di liquidazione controllata proposta dal socio illimitatamente responsabile, che le società partecipate dal ricorrente non siano imprese maggiori e tocca a quello stesso, per potervi essere ammesso, di dimostrarlo. Laddove ne fornisca la prova potrà pertanto in via autonoma accedervi anche laddove tra le obbligazioni insolute ve ne siano alcune di origine sociale di cui debba rispondere in ragione della responsabilità solidale e ciò anche se la società partecipata versi verosimilmente in stato di insolvenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-1-luglio-2026-pres-guglielmo-est-russolillo

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza