Tribunale di Rimini – Esdebitazione richiesta dal sovraindebitato trascorsi tre anni dalla sua ammissione alla liquidazione controllata: presupposti perché venga riconosciuta e limiti degli effetti che ne conseguono.

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Data di riferimento: 
14/07/2026

Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile, 14 luglio 2026 (data della pronuncia) – Pres. Monica Galassi, Rel. Giorgia Bertozzi Bonetti , Giud. Maria Carla Corvetta

Esdebitazione ex art. 282 C.C.I. – Domanda proposta dal sovraindebitato trascorsi tre anni dall’avvio della liquidazione controllata – Soggetto incappato in quella situazione per aver prestato garanzie a favore di un familiare – Presupposti perché tale istanza possa venir accolta – Limiti degli effetti liberatori che conseguono al riconoscimento di quel beneficio.

La domanda di esdebitazione ex art. 282 C.C.I. come proposta, trascorsi tre anni dal momento in cui era stato ammesso alla liquidazione controllata, da parte di un soggetto già sovraindebitato che sia incorso in quella situazione per aver prestato fideiussioni a favore di un familiare, non trova, nella ricorrenza degli altri presupposti richiesti per l’accesso a quella procedura liberatoria, ostacoli all’accoglimento laddove le garanzie di cui trattasi non siano state da lui rilasciate in un momento in cui già sapesse che l’impresa gestita da quel familiare fosse prossima ad incombere in uno stato di crisi, o, lui stesso, le abbia assunte in presenza di circostanze tali da rendergli manifesta ed immediatamente percepibile l’impossibilità da parte sua di adempiere alle obbligazioni che da tale impegno gli sarebbero derivate; ciò si deve ritenere perché tali modalità escludono che abbia agito con colpa grave, malafede o frode quali condizioni che, ai sensi del secondo comma della su richiamata disposizione, rivestono effetto preclusivo al riconoscimento di quel beneficio. [nello specifico il tribunale nel dichiarare l’esdebitazione del ricorrente ha precisato che comportava solo la liberazione dai debiti e l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della liquidazione controllata e che, nei confronti dei creditori che non avevano partecipato al concorso, operava solo per la parte eccedente la percentuale riconosciuta a quelli di pari grado che vi avevano aderito; ha dato altresì atto che, ai sensi de comma due bis, non aveva effetto sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie ancora pendenti da proseguirsi fino alla chiusura della procedura concordataria in oggetto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/35154/CrisiImpresa?Prestazione-di-fideiussioni-ed-esdebitazione-ex-art.-282-CCII

[Cfr in questa rivista anche Tribunale Ordinario di Modena, Sez. III civ.- Settore Procedure Concorsuali, 18 marzo 2026 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/9074 e Tribunale Ordinario di Rimini, 18 aprile 2025 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/8721 ]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza