Tribunale di Rimini – Esdebitazione dell'incapiente: l'aver causato il sovraindebitamento per scelte tutt'al più ascrivibili a colpa lieve non esclude il requisito della meritevolezza come richiesto per potervi accedere.
Tribunale Ordinario di Rimini, 18 aprile 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegato Maria Carla Corvetta.
Esdebitazione dell’incapiente – Meritevolezza del debitore – Requisito necessario per esservi ammesso – Avvenuta prestazione da parte del debitore istante di fideiussione in favore della società di famiglia in difficoltà – Concorso dell’ente finanziatore – Ipotesi ascrivibile a colpa lieve - Stato soggettivo insufficiente per escludere che al debitore possa essere precluso l'accesso a quella procedura.
Ricorre il requisito della meritevolezza di cui il giudice deve riscontrare la ricorrenza al fine di accogliere, in presenza di tutti gli altri necessari presupposti, la domanda di esdebitazione immediata ex art 283 C.C.I. proposta dal debitore incapiente laddove dalla relazione del gestore emerga che la situazione debitoria dell'istante, fornito di solo reddito di lavoro dipendente con cui deve contribuire al mantenimento anche di una figlia convivente con l'ex compagna e pertanto appena sufficiente a tale scopo, deriva sostanzialmente da prestazioni di garanzia in favore della società a responsabilità limitata facente capo ai genitori poi dichiarata fallita di cui era stato socio senza aver mai rivestito in essa alcun ruolo di amministratore, offerte nell’ambito di un tentativo di salvataggio dell’impresa di famiglia in difficoltà favorito dalla partecipazione, tecnicamente qualificata, dell’ente finanziatore che ha ottenuto il rilascio della garanzie; ciò deve ritenersi in quanto un tale comportamento può tutt'al più considerarsi improntato a colpa lieve. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/33278/CrisiImpresa?Esdebitazione-del-fideiussore-incapiente
