Tribunale di Modena - Chiusura della liquidazione controllata: anche se il debitore abbia avuto un indebitamento derivante da un precedente fallimento, non esdebitato ex art 142 L.F., può ugualmente accedere all’esdebitazione.
Tribunale di Modena, Sez. III civ. – Procedure concorsuali, 01 luglio 2026 (data della pronuncia) – Pres. Ester Russo, Rel. Carlo Bianconi, Giud. Carolina Diquattro.
Liquidazione Controllata – Debitore ex fallito che non ha avuto accesso al beneficio dell’esdebitazione ex art. 142 L.F. – Nuova procedura da sovraindebitamento – Chiusura anteriore al triennio per mancanza di attivo – Ammissibilità del riconoscimento dell’esdebitazione – Inapplicabilità di un precedente della Corte di Cassazione – Motivo sottostante.
Al termine della procedura di liquidazione controllata, come nello specifico chiusa anteriormente al triennio di cui all’art. 279 C.C.I. per essere il sovraindebitato, ancor prima, risultato non più in grado di versare ulteriore attivo, né di acquisirne dell’altro, l’esdebitazione non è impedita, come nel caso contemplato dal precedente della Cassazione, n. 30108/2025, dal fatto che la gran parte dell’indebitamento risulti essere stato quello “trascinato” dal precedente fallimento dell’impresa individuale del debitore, come chiusosi senza successiva esdebitazione. Il Collegio ha infatti ritenuto non applicabile al diverso caso sottoposto al suo esame quel precedente ai sensi del quale il debitore già dichiarato fallito, ma non esdebitato ex art. 142 L.F., non poteva pervenire all’esdebitazione dell’incapiente ex art. 233 C.C.I. come da previsione, in caso di compatibilità, di cui all’art. 276, primo comma, C.C.I. Ciò Il Tribunale ha ritenuto per una serie di ragioni: - per avere il debitore in quel caso fatto accesso ad una procedura di LC e non di ESI; - per avere lo stesso fatto accesso a quella procedura ben prima di quell’isolato pronunciamento della Corte; - per aver parte del passivo contenuto un seppur minimale debito sopravvenuto rispetto a quelli precedenti non esdebitati; – per essersi soddisfatto in misura significativa (per il 16%) il ceto creditorio; - perché dal punto soggettivo il debitore risultava meritevole ricorrendo le condizioni previste dall’art. 280 e dall’art. 282, secondo comma, C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[quanto al fatto che il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 142 L. F. non possa successivamente invocare il diverso beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente, con riferimento all’indebitamento originato dalla precedente procedura, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 novembre 2025, n. 30108 https://www.unijuris.it/node/8809].
