Corte di Cassazione (30108/2025) – Il fallito che non ha fruito dell'esdebitazione ex art. 142 L.F. non può invocare, con riferimento ad un'esposizione debitoria maturata all'epoca, il beneficio ex art 283 C.C.I. previsto a favore dell'incapiente.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 novembre 2025, n. 30108 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.
Soggetto già dichiarato fallito – Residua situazione debitoria – Mancata fruizione dell'esdebitazione ex art. 142 L.F. - Entrata in vigore del CCII – Istanza di riconoscimento dell'esdebitazione del debitore incapiente – Preclusione – Inapplicabilità dell'art. 283 C.C.I.
Il debitore incapiente già dichiarato fallito e che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 142 L. fall. non può successivamente invocare il diverso beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente, disciplinato dall’art. 283 CCII, qualora l’esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-14-novembre-2025-n-30108-pres-ferro-est-vella
[quanto al fatto che l'istanza di esdebitazione presentata dopo l'entrata in vigore della crisi da soggetto in precedenza dichiarato fallito resta assoggettata alla previgente disciplina di cui all'art. 142 L.F., cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 giugno 2025, n. 14835 https://www.unijuris.it/node/8553].
