Tribunale di Roma - Irrilevanza, ai fini dell’apertura della liquidazione controllata, delle cause del sovraindebitamento e degli eventuali atti in frode.
Tribunale di Roma, 13 maggio 2026 – Pres. est. Miccio
Liquidazione controllata – Istanza del debitore – Verifiche ai fini dell’apertura – Accertamento dell’assenza di frode o colpa grave nella causazione del sovraindebitamento – Irrilevanza.
Ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano né le cause e le modalità con cui si è determinato il sovraindebitamento, né l'assenza di atti in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, non essendo stata riprodotta nel Codice della crisi la previsione di cui all'art. 14-quinquies, comma 1, della legge n. 3/2012. Ciò in ragione dell'estensione della legittimazione a richiedere l'apertura della procedura anche ai creditori e della natura non premiale della liquidazione controllata, sicché non sussistono ragioni per escludere dall'accesso alla procedura il debitore che abbia posto in essere atti fraudolenti ovvero abbia assunto in modo imprudente o negligente le proprie obbligazioni. Tali circostanze possono assumere rilievo in sede di successiva esdebitazione, ma non costituiscono presupposti ostativi all'apertura della liquidazione controllata.
https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34791/CrisiImpresa?Liquidazione-controllata-e-meritevolezza
[Cfr in questa rivista: Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIV civ., 01 dicembre 2022 - https://www.unijuris.it/node/6646 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 aprile 2026, n. 11603 – https://www.unijuris.it/node/9124]
