Tribunale di Roma – Liquidazione controllata: l'avere il soggetto sovraindebitato posto in essere atti fraudolenti o l'avere assunto obbligazioni in modo imprudente non gli preclude l'accesso alla procedura.

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Data di riferimento: 
01/12/2022

Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIV civ., 01 dicembre 2022 - Pres. Angela Coluccio, Rel. Marco Genna, Giud. Fabio Miccio.

Liquidazione controllata – Istanza di accesso a quella procedura - Atti in frode o imprudenza e negligenza nell’assunzione delle obbligazioni – Comportamento tenuto antecedentemente dal sovraindebitato - Rilevanza ai fini dell’apertura – Esclusione.

Ai fini dell’apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento, né l’assenza di atti in frode ai creditori nell’ultimo quinquennio, non essendo stata riprodotta nel CCII la norma dettata dall’art. 14 quinquies, comma  1, della L. 3/2012, in ragione dell’estensione della legittimazione a richiedere l’apertura della procedura ai creditori e tenuto conto che non esistono ragioni plausibili per escludere dall’ammissione a detta procedura  il debitore che abbia posto in essere atti fraudolenti o che abbia assunto in modo imprudente o negligente le proprie obbligazioni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28327.pdf

[con riferimento al fatto che si ritiene pacificamente che un promotore finanziario – professione svolta dal soggetto che nello specifico ha richiesto di accedere alla procedura di liquidazione controllata quale titolare di impresa “minore” - rivesta la qualifica di imprenditore commerciale, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. VI, 07 Marzo 2017, n. 5660 https://www.unijuris.it/node/3511].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza