Tribunale di Campobasso – L’ex imprenditore individuale cancellato da oltre un anno può essere assoggettato a liquidazione controllata su istanza del creditore.
Tribunale Ordinario di Campobasso, Settore procedure concorsuali – Feriale, 07 agosto 2026 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Claudia Carissimi, Giud. Emanuela Luciani e Elisa Ferrazzoli.
Sovraindebitamento di persona fisica – Imprenditore individuale cancellato da oltre un anno – Inammissibilità dell’apertura, su iniziativa di un creditore, della liquidazione giudiziale ma non anche della liquidazione controllata - Fondamento
Istanza di un creditore di apertura della liquidazione controllata – Verifica incidentale sommaria da eseguirsi da parte del tribunale – Estensione.
La cancellazione, da oltre un anno, della ditta individuale dal registro delle imprese, senza che siano emersi elementi per ritenere che l’attività sia cessata in un momento successivo, determina l’impossibilità dell’apertura della liquidazione giudiziale del debitore, ai sensi dell’art. 33 C.C.I., ma non impedisce l’apertura a suo carico della liquidazione controllata, ad istanza del creditore, sia in assenza dell’attestazione di incapienza del gestore ex art. 268, comma 2, C.C.I. che non sia stata richiesta in tempo utile, sia nel caso, come quello di specie, in cui non v’è evidenza che tutta l’esposizione debitoria abbia natura commerciale, ciò tanto più in considerazione del fatto che la persona fisica, anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese, resta debitrice delle somme dovute dall’impresa individuale di cui era titolare, sul presupposto della confusione tra il patrimonio della persona fisica e la ditta individuale di cui è titolare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante, il tribunale deve procedere ad una delibazione incidentale dell'esistenza del credito, necessariamente compatibile con la sommarietà del procedimento, valutando sia la documentazione prodotta dal creditore sia le contestazioni e le eventuali prove contrarie offerte dal debitore; non è necessario che il credito sia consacrato in un titolo esecutivo.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[nello stesso senso della prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale Ordinario di Campobasso, Sez. Procedure concorsuali, 14 marzo 2026 (data della pronuncia) –https://www.unijuris.it/node/9071 ; Tribunale di Bolzano, 22 novembre 2024 https://www.unijuris.it/node/8254; con riferimento alla seconda, in tema di verifica incidentale che il tribunale è chiamato a compiere a fronte della domanda di un creditore volta alla pronuncia del fallimento di un suo debitore, e quanto al fatto che debba tenere conto oltre che delle osservazioni e delle produzioni dell’attore anche delle deduzioni del convenuto, cfr.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 maggio 2022, n. 16853 https://www.unijuris.it/node/6345 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 27 ottobre 2020, n. 23494 https://www.unijuris.it/node/5412].
