Tribunale di Bolzano - L'imprenditore individuale che abbia cessato l'attività da oltre un anno e versi in una situazione di sovraindebitamento può accedere solo alla liquidazione controllata.
Tribunale di Bolzano, Ufficio Procedure concorsuali, 22 novembre 2024 – Pres. Francesca Bortolotti, Rel. Massimiliano Segarizzi, Giud. Francesco Laus.
Sovraindebitamento – Imprenditore individuale che ha cessato l'attività – Non assoggettabilità a liquidazione giudiziale per decorso dell'anno – Presenza di debiti residui d'impresa - Accesso alle procedure negoziali – Esclusione – Possibile ammissione solo alla liquidazione controllata – Fondamento.
Il debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale per essere decorso il termine annuale di cui all’art. 33 C.C.I., non può, ai sensi del IV comma, nemmeno ricorrere agli strumenti alternativi del concordato minore, del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti; egli, laddove versi in una situazione di sovraindebitamento ex art 2, comma 1, lettera c), C.C.I. può accedere solo allo strumento della liquidazione controllata, trattandosi dello strumento previsto dall’ordinamento che consente all’ex imprenditore di poter accedere all’esdebitazione; la liquidazione controllata è infatti lo strumento riservato al consumatore, al professionista, all’impresa minore, all’impresa agricola, start-up innovativa ed a “ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale”, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali, con esclusione degli enti pubblici. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32659/CrisiImpresa?Ammissibile-...
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bolzano-22-novembre-2024-pres-bortolotti-est-segarizzi
[cfr. in questa rivista: Corte d’Appello di Torino, 12 marzo 2024 https://www.unijuris.it/node/7725].
