Corte di Cassazione (11603/2026) – Liquidazione controllata su istanza del debitore: a pena di inammissibilità è richiesta l’indicazione nella relazione dell’OCC delle cause dell’indebitamento e della diligenza nell’assunzione delle obbligazioni.

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Data di riferimento: 
28/04/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 aprile 2026, n. 11603 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Roberto Amatore.

Apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore - Cause dell’indebitamento e diligenza inspiegata dallo stesso nell’assumere le obbligazioni – Requisito di meritevolezza richiesto a fini di ammissibilità – Esclusione – Necessità che risultino a tale scopo però indicate per addivenirne nella relazione dell’OCC.

Ai fini dell’accesso alla liquidazione controllata su istanza del debitore interessato, ex art. 269, comma 2, CCII (nel testo modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136), l’indicazione nella relazione redatta dall’OCC delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, pur non integrando queste elementi sostanziali di meritevolezza soggettiva per l’ammissione alla predetta procedura (requisito non imposto dal codice della crisi), deve necessariamente risultare, secondo caratteri di chiarezza, completezza e attendibilità complessiva, integrando tale corredo documentale un presupposto di ammissibilità della procedura, la cui verifica è affidata al giudice di merito, ai sensi dell'art. 270 CCII, trattandosi di requisito volto non solo ad assicurare ai creditori la puntuale conoscenza delle effettive cause del sovraindebitamento, ma anche a consentire al liquidatore di poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all'incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi.(Principio di diritto e Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-28-aprile-2026-n-11603-pres-ferro-est-amatore

[con riferimento al fatto che il requisito della meritevolezza non costituisce presupposto necessario perché possa trovare accoglimento la domanda del sovraindebitato di accesso alla liquidazione controllata, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 luglio 2025, n. 22074https://www.unijuris.it/node/8975; quanto al costituire però la relazione dell’OCC, per quanto concerne la necessaria indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, un presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata (come nella specie, chiesta dal debitore), il cui accertamento è stato dal legislatore demandato al giudice nella fase di scrutinio di ammissibilità della domanda di accesso alla procedura stessa: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2025, n. 28576 https://www.unijuris.it/node/8818, aspetto sul quale Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 09 marzo 2018 n. 5825 https://www.unijuris.it/node/4026 aveva già espresso nella vigenza della legge fallimentare, con riferimento al concordato preventivo, il seguente principio di diritto: “è compito precipuo del giudice garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura concorsuale, e in questa prospettiva spetta a lui esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo specifico, concernente la congruità e la logicità della motivazione e il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati e il conseguente giudizio”].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza