Corte di Cassazione (29327/2019) – Improseguibilità del giudizio di opposizione a precetto da parte della curatela fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento del debitore opponente.

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Data di riferimento: 
13/11/2019

Cassazione civile, sez. III, 13 Novembre 2019, n. 29327. Pres. Roberta Vivaldi. Est. D'Arrigo.

Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - Sopravvenuto fallimento del debitore opponente - Improcedibilità del giudizio - Fondamento - Fattispecie

Il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. non può essere proseguito dalla curatela fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento del debitore opponente, perché la causa è attratta alla competenza del tribunale fallimentare stabilita dall'art. 52, comma 2, l.fall., secondo cui ogni credito deve essere accertato in base alle norme prescritte per la verifica dello stato passivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione a precetto proseguita dalla curatela fallimentare del debitore opponente benché il creditore opposto, per la stessa ragione di credito, fosse già stato ammesso, con provvedimento non impugnato, al passivo fallimentare). (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22887.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: