Tribunale di Pistoia – Concordato con continuità e proposta di accordo ex art. 182 ter L.F. che preveda il pagamento integrale differito di tre anni del credito previdenziale INPS: diritto al rilascio di un DURC di regolarità contributiva.

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Data di riferimento: 
04/05/2020

Tribunale Ordinario di Pistoia, Sez. Lavoro, 04 maggio 2020 – Giudice Emanuele Venzo.

Crediti previdenziali INPS – Società debitrice – Domanda di concordato con continuità – Proposta di transazione – Previsione - Debiti previdenziali – Pagamento integrale differito di tre anni – Richiesta di rilascio del DURC – Attestazione di regolarità contributiva - Accoglibilità – Condizioni ex artt. 1 e 3 D.M. 04/08/2009 – Conformità della proposta.

 Deve ritenersi conforme alle condizioni previste dal Decreto interministeriale 04/08/2009 (Modalità' di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi), agli artt. 1 e 3, la proposta di accordo ex art. 182 ter L.F., formulata, in sede di presentazione di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, dalla società debitrice che contempli l’integrale pagamento in unica soluzione dei crediti previdenziali INPS pregressi, ma, a fronte dell’applicazione di un interesse pari allo 0,5%,  con un differimento di tre anni; ciò in quanto la normativa ministeriale di cui sopra prevede un limite massimo di dilazione di sessanta rate mensili e quindi la possibilità di usufruire di un termine di differimento anche superiore. Deve, pertanto, trovare accoglimento il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla debitrice avverso il  mancato riconoscimento da parte dell’Inps del  DURC attestante la sua regolarità contributiva, stante  che, per  la ragione di cui sopra, ricorre il requisito del fumus boni iuris e ricorre altresì il requisito del periculum in mora, per avere la ricorrente altresì dimostrato la sussistenza di un pericolo urgente e irrimediabile in caso di rilascio di un DURC non regolare, come dall’INPS ipotizzato,  avendo necessità che quel documento attesti la sua regolarità contributiva per poter continuare a partecipare, in corso di procedura concordataria, a gare per l’assegnazione di appalti pubblici e poter eventualmente stipulare i contratti che ne dovessero derivare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23604.pdf

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