Corte di Cassazione (11297/2020) – Distrazione di somme in sede di concordato preventivo e c.d. bancarotta “riparata”. Presupposti della bancarotta fraudolenta documentale, "specifica" e “generale”, e differenza rispetto alla bancarotta semplice.

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Data di riferimento: 
03/04/2020

Corte di Cassazione, Sez. V Pen., 03 aprile 2020, n. 11297 - Pres. Eduardo De Gregorio, Rel. Maria Teresa Belmonte.

Concordato preventivo – Ammissione – Distrazione di somme - Ipotesi di bancarotta fraudolenta postfallimentare – Possibile configurazione – Successiva reintegrazione patrimoniale – Esclusione della materialità del reato – Presupposto necessario.

Bancarotta fraudolenta documentale – Integrazione - Ipotesi di reato “specifica” e “generale” – Rispettivi requisiti oggettivi e soggettivi.

Bancarotta documentale fraudolenta e semplice – Elementi oggettivi che le differenziano.

La distrazione di somme da una società ammessa al concordato preventivo configura un’ipotesi di bancarotta fraudolenta postfallimentare in relazione alla quale la restituzione della somma distratta non realizza una forma di cosiddetta bancarotta “riparata”. In proposito infatti, affinché il reato non sia configurabile sotto il profilo della materialità, l’attività di segno contrario che annulla la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione di fallimento o del decreto che ammette il concordato preventivo, evitando che il pericolo della dispersione della garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nell'art. 216, comma 1, n. 2, è configurata la bancarotta fraudolenta documentale, integrata da due condotte alternative che, rispettivamente, delineano la bancarotta documentale “specifica” (“ha sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le scritture contabili”), e “generale” ("li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari"). Per la ipotesi c.d. "generale", la legge prevede solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, mentre il dolo specifico, configurato dalla locuzione “ con lo scopo di recare a sé o  ad altri un ingiusto profitto” (animus lucrandi), oppure, alternativamente, con la locuzione “di recare pregiudizio ai creditori”" (animus nocendi)  è richiesto esclusivamente per le ipotesi di c.d. bancarotta documentale "specifica". (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, a differenza del reato di bancarotta semplice, in cui l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest'ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nella L. Fall., art. 217, comma 2. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%20n.%2011297.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: