Tribunale di Roma – Pubblicazione di ricorso per concordato preventivo ed effetti che ne conseguono relativamente alle procedure esecutive già promosse nei confronti del ricorrente.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
24/07/2020

Tribunale di Roma, Sez, XVI civ. Specializzata in materia di Imprese, 24 luglio 2020 – G.D. Stefano Cardinali.

Domanda di concordato preventivo – Proposizione da parte di un debitore - Pubblicazione nel registro delle imprese – Azioni esecutive e cautelari antecedentemente promosse nei di lui confronti – Necessaria sospensione.

A seguito della presentazione di una domanda di concordato preventivo da parte di un debitore nei cui confronti un creditore aveva in precedenza introdotto un procedimento di esecuzione al fine della determinazione delle modalità di esecuzione di un sequestro conservativo su beni di quello stesso debitore come in precedenza autorizzato, si deve ritenere che, ai sensi dell'art. 168, comma 1, l.fall., il processo esecutivo in questione debba essere sospeso, in quanto la pubblicazione del ricorso  ex art. 161 l.fall. non ne determina l’estinzione, ma l’improseguibilità perché i beni che ne costituiscono l'oggetto materiale perdono "de iure" e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il sequestro. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24208.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]