Tribunale di La Spezia – Sovraindebitamento e accordo di composizione della crisi proposta dal socio illimitatamente responsabile di società di persone, anche in proprio. Precedente stipula di un accordo liberatorio con alcuni creditori.

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Data di riferimento: 
30/10/2018

Tribunale Ordinario di La Spezia, 30 ottobre 2018 – Giudice Gabriele Giovanni Gaggioli.

Sovraindebitamento – Socio illimitatamente responsabile di società di persone – C.d. autonomia patrimoniale imperfetta – Composizione della crisi mediante accordo con i creditori – Proposizione  congiunta in proprio e nella veste di socio – Ammissibilità – Assenza di pregiudizio per i creditori sociali - Presupposto necessario.

Sovraindebitamento – Socio illimitatamente responsabile di società di persone – Residenza non coincidente  con la sede legale -  Proposizione di un'unica domanda di composizione della crisi – Competenza territoriale.

Crisi da sovraindebitamento – Proposizione di domanda di composizione – Ricorso ad analoga procedura nei precedenti cinque anni – Ammissibilità di regola da escludersi – Eccezione possibile.

Sovraindebitamento – Proposizione di una domanda di accordo con i creditori – Sovra-indebitato - Precedente stipula di un accordo liberatorio con una parte dei creditori -  Presupposto di ammissibilità – Esclusione di tali creditori dal voto e dal calcolo delle maggioranze – Necessità che non incidano sull'esito della votazione - Omologazione – Ipotesi di inadempimento da parte del garante – Creditori accollatari - Inammissibilità di una richiesta di revoca.

E’ consentita la composizione congiunta delle crisi da sovra-indebitamento della società di persone e del socio illimitatamente responsabile nell’ambito di un’unica procedura di accordo, ma ai fini dell’ammissibilità della proposta congiunta  è necessario che, laddove non  ci si trovi di fronte a soli creditori comuni ad entrambi i debitori aventi a disposizione identico attivo, i creditori particolari del socio non beneficino di indebiti vantaggi a danno dei creditori comuni della società e del socio, in quanto l’attivo conferito nell’ambito della procedura congiunta si compone anche dei beni societari invece estranei al patrimonio personale del socio che costituisce la garanzia patrimoniale generica dei suoi creditori particolari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

In ipotesi di situazione di sovraindebitamento riferita ad una società di persone e ad un suo socio illimitatamente responsabile, deve ritenersi che l'unica domanda di composizione della crisi  eventualmente proposta da quel soggetto, sia in proprio sia nella veste di socio di quella società,  vada, nel caso in cui la residenza del socio e la sede legale della società siano situate nel circondario di Tribunali differenti, di regola territorialmente radicata, per ragione di connessione, in analogia con la previsione di cui all'art. 40, primo comma, c.p.c., avanti al Tribunale della società, dovendosi  normalmente considerare la competenza territoriale di quella come “prevalente” in quanto è la situazione di sovraindebitamento societaria ad estendersi al socio e non viceversa, poiché il socio illimitatamente responsabile è debitore di tutti i creditori della società, ma la società non è debitrice dei creditori personali del socio. Costituisce infatti ipotesi eccezionale, in cui la la situazione di sovraindebitamento principale è quella del socio, l'ipotesi in cui l'importo dei crediti particolari del socio risulta maggiore rispetto all'importo dei creditori comuni del socio e della società. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La disposizione dell'art. 7, secondo comma, lettera  b) della legge 3/2012 che prevede che la proposta dei accesso alle procedura di composizioni della crisi mediante accordo con i creditori o mediante piano del consumatore non risulti ammissibile quando il debitore “ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo” deve essere interpretata nel senso che il soggetto sovra-indebitato deve non aver beneficiato in quel periodo degli effetti finali di quelle procedure, in specie  dell'estinzione della sua posizione debitoria; ciò in quanto, a meno che non trattasi  di ricorso abusivo volto solo ad impedire la proposizione di eventuali procedure esecutive, deve ritenersi invece compatibile con la ratio sottesa a quella disposizione la riproposizione di una nuova proposta dello stesso tipo allorquando la precedente sia stata dichiarata inammissibile, od improcedibile, o comunque non sia stata omologata  e quindi il sovra-indebitato non abbia beneficiato di alcuna estinzione della propria posizione debitoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

E' ammissibile, prima del deposito di una proposta di accordo di composizione della crisi ex art. 6 L.3/2012, la stipulazione di un negozio giuridico di accordo liberatorio tra il soggetto sovra-indebitato (accollato), il terzo garante (accollante) ed una parte dei creditori (accollatari), sospensivamente condizionato all'omologazione dell'accordo di composizione della crisi , ma detti creditori si deve ritenere che non siano ammessi al voto in quanto privi di diritto di credito nei confronti del sovra-indebitato e che non possano venir considerati al fine del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 11, comma secondo, della L. 3/2012. Tali creditori, in quanto estranei all'accordo di composizione della crisi, in ipotesi di inadempimento da parte del terzo garante, possono agire esclusivamente nei confronti dello stesso o in alternativa, nell'ipotesi di specifica riserva ex art. 1274 c.c., del sovra-indebitato, ma non possono richiedere la risoluzione dell'accordo per ipotesi che lo stesso risulti essere stato omologato.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24336.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: