Corte di Cassazione (11021/2023) – L'azione volta all'accertamento di un credito nei confronti del fallimento proposta in un giudizio ordinario deve essere dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, inammissibile o improcedibile.

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Data di riferimento: 
26/04/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 aprile 2023, n. 11021 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Luigi Abete.

Fallimento – Azione di accertamento di un credito – Proposizione in sede di giudizio ordinario di cognizione – Inammissibilità o improcedibilità - Questione attinente al rito – Preclusione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

L’accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l. fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l’inammissibilità o l’improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione attinente al rito “litis ingressus impediens” concettualmente distinta da un’eccezione d'incompetenza, per valore, materia e territorio, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall’art. 38, 1° comma, c.p.c. che richiede che vengano “eccepite a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata” può essere dedotta o rilevata appunto d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30815/CrisiImpresa?Incompetenza-o-inammissibilit%C3%A0-dell%E2%80%99azione-volta-all%E2%80%99accertamento-dei-crediti-in-pendenza-di-fallimento

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: