Tribunale di Modena – Concordato con continuità aziendale e tendenziale necessario rispetto della tempistica prevista per il pagamento dei creditori prelazionari.

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Data di riferimento: 
29/04/2020

Tribunale di Modena, Sez. III -  Sottosez. Fallimentare, 29 aprile 2020 – Pres. Rel. Pasquale Riccardo, Giud. Roberta Vaccaro e Claudio Bianconi.

Concordato con continuità aziendale -  Beni necessari per lo svolgimento dell'attività di impresa – Prelazioni gravanti sugli stessi – Necessità di un tempestivo pagamento dei loro creditori.

Concordato con continuità aziendale -  Pagamento dei creditori privilegiati – Tempistica rimessa alla  determinazione unilaterale del debitore – Inammissibile sovvertimento dell'ordinamento - Possibilità tendenzialmente da escludersi –  Necessità che sia ancorata ad un qualche dettato normativo.

Con riferimento all'ipotesi di concordato con continuità aziendale,  la fissazione di un termine annuale (e prossimamente biennale ex art. 86 C.C.I.) per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca da parte delll'art. 186 bis, secondo comma, lettera c) L.F. recepisce la necessità di assicurare termini certi di pagamento dei creditori con diritto di prelazione sui beni necessari alla continuazione dell'attività di impresa, in quanto non essendone prevista la liquidazione e con essa un termine,  il loro pagamento deve necessariamente essere assicurato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Risulta contraria alla regola generale assicurata al credito dalle garanzie reali e della certezza tendenziale dell'adempimento in esse riposte dall'ordinamento l'interpretazione dell'art. 186 bis , secondo comma, lettera c) L.F. in forza della quale il pagamento dei creditori privilegiati risulta rimesso, al pari di quello dei creditori chirografari, alla determinazione unilaterale del debitore, con un sostanziale sovvertimento del valore assegnato dall'ordinamento stesso alla tutela delle garanzie reali, impropriamente demandata alla serie indeterminata delle possibili articolazioni negoziali della proposta concordataria ed al conseguenti empirismo delle valutazioni prive di ancoraggio sistematico. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24442.pdf

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Marsala 05 febbraio 2014https://www.unijuris.it/node/2190]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: