Corte di Cassazione (6506/2020) – L'art. 69 bis L.F., che prevede la decadenza da revocatoria, si applica ai fallimenti intervenuti dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 5/2006 senza che rilevi l'eventuale consecuzione tra procedure.

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Data di riferimento: 
09/03/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 marzo 2020, n. 6506 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Guido Federico.

Concordato preventivo promosso ante D. Lgs. 5/2006 – Entrata in vigore di detta norma – Successiva dichiarazione di fallimento – Ipotesi di consecuzione tra procedure - Irrilevanza – Applicabilità dell'art. 69 bis L.F. come modificato – Decadenza da revocatoria.

L'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, nel prevedere che le procedure fallimentari e di concordato pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo restano soggette alla legge fallimentare anteriore, valorizzano in via esclusiva, ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, la data di deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, senza che assuma rilievo alcuno, sul piano della disciplina processuale applicabile, l'eventuale consecuzione tra procedure. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decadenza dalla revocatoria ex art. 69-bis l.fall., ancorché il fallimento, intervenuto sotto il vigore delle nuove disposizioni, fosse stato preceduto, nella vigenza delle precedenti, dall'ammissione della debitrice all'amministrazione controllata e al concordato preventivo). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24412.pdf

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