Corte di Cassazione (4244/2020) – Inefficacia della cessione di crediti posta in essere dal soggetto poi fallito in adempimento di un'obbligazione di pagamento ed inapplicabilità dell’art. 2901 co. 3 in sede fallimentare.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
19/02/2020

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 19 febbraio 2020, n. 4244 – Pres. Roberta Vivaldi, Rel. Augusto Tatangelo.

Soggetto poi dichiarato fallito – Obbligazione di pagamento – Adempimento mediante cessione di crediti – Revocabilità - Atto da considerarsi discrezionale - Inapplicabilità dell'esenzione ex art. 2901, terzo comma, c.c..

Fallimento – Azione revocatoria ordinaria – Giudici del merito -  Accoglimento – Riscontrata sussistenza di tutti i presupposti di fatto – Motivazione adeguata – Riesame in sede di legittimità  - Inammissibilità.

Fallimento – Azione revocatoria ordinaria – Giudici del merito -  Accoglimento -  Soggetto soccombente -  Ricorso in cassazione proposto ma poi rinunciato -  Curatore controricorrente – Adesione – Estinzione del giudizio – Nessuna decisione sulle spese.

La cessione di crediti costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, come tale assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dalla curatela fallimentare, ai sensi dell'art. 66 l.fall., anche quando rappresenti l'unico mezzo per adempiere all'obbligazione scaduta, poiché si tratta di atto discrezionale, quindi non dovuto, e non operando, in questo caso, per il principio della tutela della "par condicio creditorum", l'irrevocabilità dell'adempimento del debito scaduto prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c. (Massima ufficiale) [la Corte ha, al riguardo, precisato che  qualora quella disposizione risultasse applicabile anche in sede fallimentare, verrebbe in tal modo lesa la par condicio creditorum, che costituisce finalità dell'azione revocatoria, anche ordinaria, promossa dal curatore fallimentare (che rappresenta l'intera massa dei creditori, non uno o più singoli creditori), che deve quindi essere in ogni caso tutelata, a differenza di quanto avviene in ipotesi di azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore].

Le censure sollevate in sede di ricorso in cassazione  relativamente alla sussistenza dei presupposti per la revoca  di un atto posto in essere dal soggetto poi fallito (cd. eventus damni e cd. scientia fraudis), costituiscono inammissibili contestazioni di accertamenti di fatto, operati dai giudici di merito all'esito dell'esame dei fatti storici principali emergenti dall'istruttoria svolta, come tali non censurabili in sede di giudizio di legittimità laddove sostenuti da ampia e adeguata motivazione, perché non apparente e non insanabilmente contraddittoria sul piano logico. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Qualora un soggetto, che aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello che aveva accolto l'azione revocatoria proposta ex art. 66 L.F. nei suoi confronti, successivamente, per il tramite del suo legale, rinunci all'impugnazione ed il curatore controricorrente, anch'esso per il tramite del suo legale, vi aderisca e venga, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di quel grado di giudizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24406.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI, 14 novembre 2017 n. 26927 https://www.unijuris.it/node/4376].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: