Corte di Cassazione (26894/2020) – Concordato preventivo: regole cui attenersi per la determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nel caso di cessazione anticipata dall'incarico.

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Data di riferimento: 
26/11/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI.- Prima civile, 26 novembre 2020, n. 26894 – Pres. Rel. Massimo Ferro.

Concordato preventivo – Commissario giudiziale – Chiusura anticipata delle operazioni – Compenso spettante – Applicazione dei criteri ex D.M. 570/1992 e 30/2012.

Concordato preventivo - Commissario giudiziale - Compenso – Decreto di liquidazione - Rimborso forfettario delle spese generali – Necessaria inclusione e specificazione.

Concordato preventivo - Commissario giudiziale -Liquidazione del compenso - Decreto del tribunale- Necessaria motivazione - Espresso riferimento ai criteri di quantificazione adottati.

In tema di liquidazione del compenso al commissario giudiziale del concordato preventivo, l'art. 5, comma quarto, del d.m. 28 luglio 1992, n. 570, nello stabilire che, qualora il commissario cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, secondo i criteri fissati, "tenuto conto dell'opera prestata", attribuisce al giudice il potere discrezionale di liquidare un compenso inferiore ai minimi risultanti dall'applicazione dei criteri fissati dal primo comma di detta norma, nel caso in cui il commissario stesso non svolga la sua attività per l'intero corso della procedura, sia per effetto della sua sostituzione, sia perché non venga completata la procedura medesima.[al riguardo la Corte, con riferimento ad un'ipotesi di quel tipo, si è richiamata, data la non sostanziale difformità, salvi gli aggiornamenti percentualistici introdotti, dei riferimenti normativi contemplati dall'art. 5, comma 5, del d.m. 30 del 2012 rispetto a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del d.m. 570 del 1992 all'indirizzo di cui sopra come seguito sotto l'egida della precedente normativa].  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il decreto di liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 30 del 2012, prevede quale autonoma voce il rimborso forfettario delle spese generali (nella misura del 5% del dovuto), sicché viola tale disposizione la liquidazione onnicomprensiva sia in quanto non reca la corrispondente indicazione, sia in quanto rende oggettivamente impossibile ricavare l'eventuale inclusione dello stesso all'interno dell'importo così unitariamente determinato. (Massima ufficiale)

In tema di compensi spettanti al commissario giudiziale del concordato preventivo, il decreto con il quale viene operata la relativa liquidazione deve essere motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali demandate al giudice dall'art. 39 l.fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate, a pena di nullità denunciabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se la motivazione può essere implicita, integrata cioè dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, sempre che vi sia l'espresso riferimento ai parametri applicati, non bastando il mero rinvio all'istanza del commissario giudiziale, senza l'indicazione dei criteri in concreto adottati. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24793.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista:Cassazione civile, sez. I , 16 giugno 2010, n. 14581 https://www.unijuris.it/node/1122 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 febbraio 2020, n. 3871 https://www.unijuris.it/node/5341che si riferisce, per analogia, alla necessaria motivazione del provvedimento che decide la misura del compenso spettante al curatore]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: