Procura Generale della Corte di Cassazione (2019) – Dichiarazione di fallimento ed effetti che conseguono alla mancata riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, come disposta dalla cassazione a seguito di ricorso.

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Data di riferimento: 
30/10/2019

Procura Generale della Corte di Cassazione, I Sez. civile, Udienza pubblica del 30 ottobre 2019 – Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis,  Relatore Francesco Terrusi.

Istanza di fallimento del creditore o del P.M. – Rigetto – Reclamo – Corte d'Appello – Accoglimento -  Art. 22, quarto comma, L.F. - Necessaria rimessione degli atti al Tribunale – Competenza esclusiva alla dichiarazione.

Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Rigetto da parte della Corte d'Appello -  Ricorso in Cassazione – Giudizio di rinvio – Mancata riassunzione – Caducazione dell'intero processo – Esclusione -  Sentenza del tribunale – Conservazione della sua efficacia - Fondamento.

Nel sistema fallimentare la dichiarazione di fallimento ed i provvedimenti conseguenziali si devono considerare propri del tribunale, tanto che la corte di appello che accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero avverso il decreto reiettivo dell’istanza di fallimento è tenuta, ai sensi dell'art. 22, quarto comma, L.F. a rimettere gli atti al tribunale per la dichiarazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Dall’art. 22, comma 4, l.fall. è ricavabile il principio secondo il quale la competenza alla pronuncia del fallimento è riservata al tribunale, ragion per cui  la decisione emessa dalla corte d'appello in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. avverso la dichiarazione di fallimento, sia essa di accoglimento o di rigetto, non si sostituisce a quella resa dal tribunale. Ne consegue che:  nel caso di accoglimento del reclamo, la sentenza di fallimento rimane medio tempore in vita tanto da stabilizzarsi in caso di  successiva cassazione della decisione della corte d'appello; nel caso di rigetto del reclamo, la sentenza di fallimento rimane quella resa dal tribunale e la decisione della corte d'appello non si sostituisce ad essa. Quest'ultima conseguenza consente di comprendere e giustificare il perché nell’ipotesi in cui, a seguito della cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, confermativa della dichiarazione di fallimento, quella decisione venga dalla Suprema Corte cassata con rinvio, ma se il giudizio di rinvio che dovrebbe aprirsi si estingua per mancata riassunzione [ipotesi presa in esame nello specifico dalla Procura], si debba ritenere che non trovi applicazione, non verificandosi in ambito fallimentare, come avviene in generale, l’effetto sostitutivo della pronuncia di secondo grado rispetto alla pronuncia di primo grado, la regola di cui all'art. 393 c.p.c., che fa conseguire all'estinzione del giudizio di rinvio la caducazione dell’intero processo, onde in quello specifico caso la decisione del tribunale mantiene la sua efficacia. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25061.pdf

[cfr. in questa rivista in senso difforme, ad esito del medesimo procedimento su cui si era nel senso sopra indicato espresso il Procuratore Generale: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 febbraio 2020, n. 3022 https://www.unijuris.it/node/5326]

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: