Tribunale di Milano – Sovraindebitamento: i crediti non ammessi al passivo nel corso della liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012 devono, a chiusura avvenuta, essere soddisfatti integralmente se sottaciuti dal debitore ai fini dell’esdebitazione.

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Data di riferimento: 
17/02/2021

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 17 febbraio 2021 – Giud, Deleg. Sergio Rossetti.

Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Integrale pagamento dei debiti concorsuali – Tribunale – Chiusura anticipata rispetto alla durata ordinaria di quattro anni – Mancata dichiarazione in corso di procedura di debiti latenti – Riscontro successivo -  Conseguenze – Leale collaborazione da parte del debitore – Dovere da considerarsi violato.

Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Chiusura –  Debitore - Istanza di Esdebitazione -  Creditori anteriori che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo – Soddisfazione dei loro debiti – Misura da riconoscersi - Sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso – Criterio da prefersi – Fondamento.

Si deve ritenere che abbia violato il dovere di leale collaborazione il debitore sovraindebitato,  ammesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter  L.3/2012, il quale, pur essendo consapevole di una passività latente che nello spazio di poco tempo avrebbe potuto essere accertata nei suoi confronti, non abbia rappresentato tale circostanza agli organi della procedura, cosicché il tribunale, in ragione  dell'intervenuto integrale pagamento nello spazio di soli due anni, ben prima perciò dello scadere del termine quadriennale previsto dall'art. 14 undicies, secondo comma, L. 3/2012,  di tutti i debiti concorsuali, addirittura con un' eccedenza in favore del debitore allo stesso resa, abbia, in applicazione analogica del principio enucleato dagli artt. 118 n. 2) L.F. e 504 c.p.c., a mente dei quali una qualunque procedura esecutiva, individuale o concorsuale che sia, deve cessare al momento in cui tutti i creditori sono stati integralmente soddisfatti, disposto anticipatamente la chiusura di quella procedura, che, qualora fosse stato informato del possibile insorgere di quegli ulteriori debiti, avrebbe viceversa mantenuto aperta quantomeno fino allo scadere dei quattro anni ordinariamente previsti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che al fine del riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione a favore del debitore che entro l'anno dalla chiusura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 abbia  presentato a tal fine apposito ricorso, il tribunale, ai sensi dell'art. 14 terdicies comma 4, deve sentire solo i  creditori non integralmente soddisfatti e non anche i creditori, pure anteriori, che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo, si deve ritenere, tra le soluzioni possibili, che  debba, in applicazione analogica dell'art. 144 L.F., privilegiarsi quella che considera operante l’esdebitazione di tali debiti “per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori”; ciò in quanto devono scartarsi sia la tesi che depone a favore della loro necessaria integrale soddisfazione, sia quella che li vorrebbe integralmente esdebitati: la prima perché potrebbe suggerire ai creditori di sottrarsi alla regola del concorso sperando in un successivo integrale soddisfo, la seconda perché determinerebbe una espropriazione delle ragioni di quei creditori, anche nell’ipotesi in cui alcuna colpa possa essere loro attribuita per non avere proposto una domanda di insinuazione al passivo [nello specifico il tribunale ha ritenuto che, comunque, i crediti anteriori non ammessi al passivo dovevano essere pagati integralmente e non per la sola “eccedenza”  in ragione della loro solo sopravvenuto accertamento, perché sottaciuti dal debitore]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25225.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: