Tribunale di Busto Arsizio – Azione revocatoria ex art. 67, II comma L.F.: ricorso del revocando ad una procedura di espropriazione presso terzi e prova della conoscenza dello stato d'insolvenza.

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Data di riferimento: 
07/02/2021

Tribunale di Busto Arsizio,  Sez. II civ., 07 febbraio 2021 (data della pronuncia) – Giudice Unico Milton  D'Ambra

Fallimento –  Curatore – Azione revocatoria ex art. 67, II comma, L.F. – Creditore del soggetto poi fallito -   Esperimento di una procedura di espropriazione presso terzi – Pagamento ottenuto solo grazie a tale iniziativa – Conoscenza dello stato d'insolvenza – Prova insufficiente.

La circostanza che il convenuto in revocatoria, come esperita ex art. 67, secondo comma, L.F. dal curatore di una società fallita,  abbia ottenuto nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento della debitrice il pagamento di cui si chiede la revoca solo a seguito dell'esperimento di una procedura di espropriazione presso terzi non è di per sé sufficiente a dimostrare la conoscenza da parte sua dello stato di insolvenza della debitrice, presupposto di cui detta norma richiede sia fornita la prova, prova che può legittimamente fondarsi su più elementi indiziari che risultino caratterizzati dai requisiti della gravità, della precisione e della concordanza tra essi. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25298.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: