Corte di Cassazione (4713/2021) – Liquidazione del compenso nelle procedure concorsuali ed obbligo di motivazione.

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Data di riferimento: 
22/02/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2021, n, 4713 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Roberto Amatore.

Concordato preventivo - Commissario giudiziale – Istanza di liquidazione del compenso - Giudice - Decreto di liquidazione – Obbligo di motivazione  - Elementi contenuti nella domanda che l'hanno convinto – Contenuto sufficiente – Presa in esame di tutta la materia controversa – Presupposto necessario.

Nell'ambito delle procedure concorsuali, il giudice nella liquidazione del compenso al professionista può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nella relativa istanza, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, senza doverli riportare tutti, essendo comunque tenuto in ottemperanza all'obbligo di motivazione a prendere in esame anche per implicito tutta la materia controversa. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il tribunale aveva liquidato ai commissari giudiziali un compenso, in misura raddoppiata rispetto a quella indicata nell'istanza, limitandosi genericamente a richiamare l'art. 39 l.fall. ed i criteri previsti dal d.m. n. 30 del 2012, senza l'indicazione dei parametri di attivo e passivo concretamente considerati per la liquidazione e senza precisare la ragione della deroga ai valori ricavabili dall'inventario). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25462.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I, 07 luglio 2017 n. 16856 https://www.unijuris.it/node/3731].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: