TRIBUNALE DI MILANO - DOMANDA DI INSINUAZIONE:RIPROPOSIZIONE


Data di riferimento: 
03/03/2008

Tribunale di Milano, 3 marzo 2008 

In mancanza di una deroga espressa alla regola dettata dall'art. 310 I co. c.p.c., a mente del quale l'estinzione del processo non estingue l'azione, si deve escludere che l'estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito per effetto della mancata o non tempestiva costituzione del creditore precluda la possibilità di far valere, successivamente, anche nell'ambito della stessa procedura concorsuale e perciò mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto. La sentenza e la massima sono state pubblicate nel sito del Tribunale di Milano, al
seguente indirizzo: http://www.fallimentitribunalemilano.net

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