Tribunale di Milano – Sovraindebitamento ed esdebitazione a zero per debitori incapienti: limite reddituale richiesto per l'accesso e conseguenze del sopravvenire di utilità nei quattro anni successivi all'ammissione a tale beneficio.

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Data di riferimento: 
26/10/2021

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. Fallimentare, 26 ottobre 2021 (data della pronuncia) – Giudice designato. 

Esdebitazione a zero del debitore incapiente – Presupposti di ammissibilità – Legislatore – Fissazione di un limite massimo annuo di reddito – Criterio adottato – Superamento della soglia – Rigetto della domanda - Possibilità di chiedere la liquidazione dei beni.

Esdebitazione a zero - Debitore incapiente – Reddito annuo - Rispetto del limite massimo previsto - Ammissione al beneficio – Sopravvenire di ulteriore utilità nei quattro anni successivi – Periodo sottoposto a controllo – Conseguenze possibili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quaterdecies L. 3/2012, introdotto con D.L. 137/2020, convertito con L. 176/2020, l’esdebitazione a zero del debitore incapiente, che detto articolo ha previsto come possibile, va considerata inammissibile quando l’ammontare dei redditi del richiedente quel beneficio risultanti dalle dichiarazioni dell’anno precedente quello di deposito dell’istanza eccede il limite quantitativo previsto dalla legge e pari all’ammontare della pensione sociale aumentata della metà e moltiplicato per il parametro di equivalenza previsto per l’ISEE in base al numero di componenti del nucleo famigliare. Laddove ciò accada, in quanto il reddito annuo del debitore istante eccede quel limite e la sua richiesta di esdebitazione venga perciò respinta, il debitore stesso potrà,  ove lo ritenga, proporre istanza di liquidazione del patrimonio offrendo anche solo una piccola quota del suo reddito [nello specifico il reddito annuo del proponente eccedeva di poco più di 500 euro il limite come sopra fissato onde il giudice, nel respingerne la domanda gli ha prospettato tale opportunità]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Se, dopo l'ammissione del debitore incapiente al beneficio dell'esdebitazione a zero, si verifichi, nel periodo sottoposto a controllo (4 anni), eccezionalmente, una sopravvenienza di utilità tale da farne  lievitare il reddito al di sopra della soglia che all'epoca della domanda avrebbe avuto una valenza ostativa al suo accoglimento, questa circostanza non produce decadenza dal beneficio, già concesso, e non consente la sua apprensione in favore dei creditori se non in presenza di una precisa condizione economica quantitativa, ossia che la somma che potrebbe a quel punto apprendersi  risulti superiore al 10% dei debiti esdebitati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26201.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: