Tribunale di Livorno – Proposta di concordato preventivo e istanza di autorizzazione allo scioglimento di un precedente preliminare di vendita: considerazioni in tema di ammissibilità e di effetti che conseguono al suo accoglimento.

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Data di riferimento: 
07/02/2022

Tribunale di Livorno, Ufficio fallimentare, 07 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Franco Pastorelli.

Concordato preventivo – Deposito della domanda di ammissione - Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati – Precedente stipula – Istanza di autorizzazione allo scioglimento – Mancata completa esecuzione da parte di entrambi i contraenti – Vantaggiosità per il richiedente – Presupposti perché possa trovare accoglimento – Sussistenza – Fondamento.

Concordato preventivo – Deposito della domanda di ammissione - Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati – Precedente stipula – Istanza di autorizzazione allo scioglimento – Accoglimento – Effetti che ne conseguono - Riconoscimento di un indennizzo a favore della controparte del richiedente – Possibile incidenza in sede di voto – Valutazione da svolgersi in sede di adunanza dei creditori – Controversia da risolversi in sede di giurisdizione ordinaria.

Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati – Domanda di esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. – Proposizione che fa seguito a quella di ammissione del promissario al concordato preventivo – Non opponibilità alla massa dei creditori – Possibile sospensione del preliminare.

Stante che, in sede di concordato preventivo, costituiscono presupposti necessari per l’accoglimento della domanda del proponente di autorizzazione allo scioglimento di contratti pendenti ai sensi dell'art. 169 bis L.F. il fatto che, al momento della domanda di ammissione, essi, avuto riguardo alle prestazioni principali del sinallagma contrattuale, non abbiano ancora avuto completa esecuzione da entrambe le parti ed il fatto che lo scioglimento risulti conveniente per il proponente, si deve considerare ammissibile la richiesta dallo stesso formulata col ricorso introduttivo di scioglimento di un preliminare di compravendita di terreni ed immobili in precedenza concluso e ciò anche se, a fronte della corresponsione da parte sua di un acconto sul prezzo d'acquisto, abbia ottenuto da subito la disponibilità di quei beni, in quanto tale primo presupposto risulta integrato perché la ricorrente non ha versato il saldo del prezzo come convenuto e neppure l'obbligazione gravante sul soggetto promittente venditore è stata adempiuta in quanto non ha trasferito la proprietà di quei beni e dunque non ha adempiuto alla obbligazione principale scaturente dal preliminare, a nulla rilevando che sia intervenuta per accordo tra le parti una consegna anticipata degli immobili perché, per giurisprudenza costante, la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo non realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità acquisita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte dello stesso, va qualificata solo come detenzione e non quale possesso. Quanto alla sussistenza del secondo presupposto richiesto per l'accoglimento dell'istanza di autorizzazione allo scioglimento, essa può essere rappresentata dal fatto che l'esecuzione del preliminare si potrebbe rilevare incompatibile con il contenuto della proposta concordataria perché potrebbe comportare un esborso a saldo, a carico del proponente, di una cifra così elevata [nello specifico più di quanto già corrisposto a titolo di acconto] da risultare del tutto incoerente con le attuali esigenze del ricorrente, e dal fatto che lo stesso potrebbe non dover corrispondere nulla a titolo di indennizzo perché la somma versata in esecuzione del preliminare potrebbe risultare sufficiente a risarcire i danni patiti dal promittente venditore  per non aver potuto, disporre, dal momento della stipula, dei beni oggetto della compravendita della cui disponibilità il promissario si è viceversa avvantaggiato; beni di cui lo stesso promittente rientrerebbe in possesso così da consentirgli di conseguire tutto il profitto che dal loro utilizzo si era ripromesso di ottenere. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ove venga accolta la domanda del proponente il concordato di scioglimento di contratti pendenti non deve essere accertato, in quella sede,  l’indennizzo equivalente al risarcimento del danno di cui  al comma 2° dell’art. 169 bis l.fall in quanto la controversia sulla quantificazione dell'indennizzo va risolta in sede di cognizione ordinaria (ovvero in sede di accertamento del passivo del conseguente fallimento), mentre in sede concordataria residua in capo al giudice fallimentare solo il potere generale di ammettere in tutto o in parte i crediti contestati ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze, ex art. 176 l.fall., senza pregiudizio per la pronuncia definitiva sulla loro sussistenza e quantificazione; né è quella la sede per decidere sul quantum del credito da indennizzo ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze, poiché tale valutazione va fatta in sede di adunanza dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In sede di ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, la domanda volta, con riferimento ad un preliminare di vendita ad effetti anticipati precedentemente stipulato, ad ottenere una sentenza che produca ex art. 2932 c.c gli effetti del contratto definitivo non concluso, si deve, in forza del richiamo di cui all’art. 169 L.F. dell’art. 45 L.F., considerare non  opponibile alla massa dei creditori laddove risulti. proposta (e trascritta) successivamente alla domanda di concordato, con la conseguenza che una domanda di quel tipo si deve ritenere non osti in tal caso all’autorizzazione allo scioglimento di un  preliminare ai sensi dell’art. 169 bis L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27010.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 giugno 2020, n. 11524https://www.unijuris.it/node/5204; con riferimento in particolare alla seconda: Cassazione civile, Sez. I, 14 Gennaio 2019, n. 641 https://www.unijuris.it/node/4877 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 novembre 2020, n. 26568 .https://www.unijuris.it/node/5402].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: