Tribunale di Vibo Valentia – Considerazioni in tema di fallimento in estensione di una società di fatto occulta ex art. 147, quinto comma, L.F.

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Data di riferimento: 
14/10/2021

Tribunale di Vibo Valentia, Sez. Civile, 14 ottobre 2021 – Pres.Giuseppina Passarelli, Rel. Francesco Maria Antonio Buggè, Giud. Mariachiara Sannino.

Fallimento in estensione di società di fatto occulta – Art. 147, quinto comma, L.F. - Interpretazione estensiva -Soggetti coinvolti – Irrilevanza.

Società di fatto occulta - Elementi costitutivi, rivelatori della sua esistenza.

Società di fatto occulta - Stato d'insolvenza – Presupposto per considerarla fallibile in estensione – Tenuta patrimoniale delle società che ne fanno parte – Irrilevanza.

Società di fatto occulta - Prova della sua esistenza – Possibile ricorso al c.d. “ragionamento induttivo” - Elementi gravi, precisi e concordanti – Necessaria presenza.

Società di fatto occulta – Indici rivelatori della sua sussistenza – Non necessaria contestuale ricorrenza.

L’art. 147, comma 5, L.F. si deve ritenere preveda  l’ipotesi di fallimento della società occulta di cui sono soci non solo ditte individuali, ma anche persone giuridiche [nella specie società eterogenee tra di loro in quanto a tipo societario], e ciò è possibile grazie  ad un’interpretazione evolutiva della normativa in questione avvalorata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (6/12/2017, n. 255). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si devono considerare elementi costitutivi della società occulta: 1) il c.d. patto di occultamento, secondo il quale i rapporti giuridici con i terzi, benché stipulati per la società occulta, sono formalmente ed apparentemente intestati al soggetto palese; 2) il vincolo associativo, cioé l’esistenza di un vincolo sociale che lega i soggetti che svolgono attività per conto della società occulta; e 3) l'affectio societatis, cioè la volontà di  quei soggetti di costituirsi in una compagine per uno scopo, che viene considerato l’elemento soggettivo su cui detta società si fonda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Per aversi il fallimento in estensione della società occulta  ai sensi dell'art. 147, quinto comma, L.F. deve, non potendosi considerare conseguenza automatica della sua sussistenza, esserne dimostrata l'insolvenza; tuttavia, dimostrata l’insolvenza della società occulta, la dichiarazione di estensione del fallimento prescinde dalla tenuta patrimoniale delle altre società, anche di capitali, che sono socie della supersocietà non palese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Per la dimostrazione dell’esistenza di una società di fatto ai fini della dichiarazione di fallimento in estensione ex art. 147, quinto comma L.F., stante che l'interprete si trova a confrontarsi solo con l'esistenza di fatti secondari per essere stati quelli rilevanti occultati, può farsi ricorso al c.d. “ragionamento induttivo” che deve basarsi su elementi gravi, precisi e concordanti; con riferimento in particolare al requisito della gravità, con l'inferenza presuntiva non si richiede che si raggiunga l'assoluta certezza in ordine all'esistenza del fatto da provare, ma si ritiene sufficiente che il rapporto di dipendenza logica tra questo ed il fatto noto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità e con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)n

Costituiscono indici dell'esistenza di una società di fatto elaborati dalla giurisprudenza:  a) Sostegno finanziario; b) Spendita del nome; c) Comunanza di mezzi, poteri amministrativi e rischio d’impresa; d) Detenzione delle quote societarie o delle partecipazioni; e) Coincidenza delle attività svolte dalle società; f). Svolgimento dell’attività in locali anche solo parzialmente coincidenti; g) Esistenza di operazioni tra le società da cui derivi un ricavo. Si deve però precisare che questi elementi non devono essere necessariamente tutti presenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27004.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. appunto in questa rivista: Corte Costituzionale, 06 dicembre 2017 n. 255 https://www.unijuris.it/node/3809; con riferimento alla terza massima: Corte di Cassazione, Sez. VI civ.- 1, 04 marzo 2021, n. 6030 https://www.unijuris.it/node/5598; con riferimento alla quarta: Tribunale di Bergamo, 05 dicembre 2018 https://www.unijuris.it/node/4725]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: