Tribunale di Ivrea – Sovraindebitamento: l'istituto delle procedure familiari, laddove si consideri applicabile anche alla liquidazione dei beni, non obbliga ciascun componente a proporre la sua istanza avanti allo stesso foro degli altri.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
03/03/2022

Tribunale Ordinario di Ivrea, Sez. civile e fallimentare, 03 marzo 2022 (data della pronuncia) – Giudice Paola Cavarero.

Sovraindebitamento – Accordo di composizione e piano del consumatore - Istituto delle procedure familiari – Previsione - Applicabilità anche alla liquidazione dei beni – Mera facoltà –  Procedimenti aperti da familiari avanti fori diversi – Possibile coordinamento.

Anche qualora si ipotizzi, come fatto da altri Tribunali, che l'art.7 bis della L. 3/2012, che prevede che i membri della stessa famiglia possano presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando risultino conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune, come introdotto dalla L. 147/2020 con riferimento alle procedure di accordo di composizione e di piano del consumatore, risulti applicabile in via analogica  anche alla procedura di liquidazione del patrimonio, si deve ciononostante  ritenere che ciò rappresenti pur sempre una mera facoltà  e che la ratio dell’art. 9 della L. 3/2012 consenta al debitore sovraindebitato, pur in presenza di procedure di sovraindebitamento autonomamente avviate dai suoi familiari avanti ad altro foro e seppure la situazione debitoria di tutti i familiari sia unitaria, di poter accedere alla tutela giudiziaria senza dover affrontare ingenti costi per instaurare la procedura in una località diversa da quella in cui risiede.  In tal caso, stante che il comma 4 del menzionato art. 7 bis contemplache “nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento”, si deve comunque  considerare possibile, per esigenze di economia processuale e coordinamento tra le procedure, che venga nominato quale liquidatore, lo stesso  OCC già nominato negli altri procedimenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27139.pdf

[in tema di estensione delle procedure familiari alla liquidazione dei beni, cfr. in questa rivista: Tribunale di Mantova, Ufficio fallimenti, 31 maggio 2021https://www.unijuris.it/node/5670 e Tribunale di Verona, Sez. II civ., 12 maggio 2021https://www.unijuris.it/node/5688]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: