Tribunale di Milano – Accordo di ristrutturazione dei debiti: scopo della comunicazione ai creditori dell'istanza con cui il debitore ha richiesto venga pronunciato il divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari.

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Data di riferimento: 
28/04/2022

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 28 aprile 2022 (data della pronuncia) – Pres. Sergio Rossetti, Rel. Luca Giani, Giud. Rosa Grippo.

Accordi ristrutturazione – Trattative con i creditori in corso – Divieto di inizio o prosecuzione di azioni cautelari o esecutive – Istanza del debitore volta ad ottenerne le pronuncia – Documentazione da allegarsi – Tribunale – Decreto di fissazione dell'udienza di comparizione – Comunicazione ai creditore della sola istanza di sospensione – Disposizione creditori contestuale – Finalità - Fondamento.

In sede di accordo di ristrutturazione dei debiti, il decreto con cui il tribunale ai sensi dell'art. 182 bis, settimo comma, L.F., nel fissare l'udienza di comparizione del proponente, dispone che venga comunicata ai creditori la documentazione allegando la quale il debitore, in pendenza di trattative, ha richiesto che venga pronunciato il divieto di inizio o prosecuzione di azioni cautelari o esecutive, ha solo lo scopo di rendere gli stessi creditori edotti della presentazione di tale istanza e non quello di instaurare con loro un contraddittorio sulla misura richiesta. Ciò si deve ritenere in quanto il terzo comma di detto articolo prevede, in caso di accordo di ristrutturazione già raggiunto, la sospensione delle azioni esecutive e cautelari per sessanta giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese (con decadenza immediata ed automatica di tali effetti, in caso di mancata omologa allo spirare di tale termine) e  il sesto comma, per l'ipotesi chele trattative con i creditori siano ancora in corso, per coerenza, il prodursi degli effetti e della durata di tale divieto già dal momento della pubblicazione di quell'istanza. A maggior ragione ciò si deve ritenere in quanto il settimo comma di uell'articolo prevede che il tribunale disponga bensì la comunicazione ai creditori di quella documentazione, ma non del decreto con cui i fissa l'udienza volta alla verifica della sussistenza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-28-aprile-2022-pres-rossetti-est-giani

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27376.pdf

[il Tribunale ha al riguardo sottolineato, ad ulteriore conferma della non necessità che, con riferimento all'istanza del debitore di pronuncia del divieto di inizio o prosecuzione, in pendenza delle trattative in corso di svolgimento, di azioni cautelari o esecutive, venga instaurato un contraddittorio con tutti i creditori, che anche la disciplina di recente introduzione delle misure protettive nell’ambito della composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021 convertito in L. n. 147/2021), istituto anch’esso di natura prevalentemente negoziale, ha previsto, allorquando viene instaurato il procedimento incidentale per la conferma delle misure protettive, la celebrazione di una udienza, senza tuttavia richiedere che venga instaurato un contraddittorio nei confronti dell'intero ceto creditorio indistintamente considerato, ma la notificazione del decreto di fissazione di tale  udienza solo ai dieci creditori più rilevanti e ai creditori che hanno già intrapreso azioni esecutive,  non richiedendo pertanto la vocatio di tutti i creditori].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: