Trib. di Roma - Concordato fallimentare - Poteri del giudice delegato - Azione iniziata prima del fallimento: incedibilità.

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Data di riferimento: 
31/03/2010

Tribunale di Roma, 31.03.2010
Dott. Ciro Monsuri presidente
Dott.ssa Concetta Fragapane giudice
Dott.ssa Luisa De Renzis giudice relatore estensore

Provvedimento segnalato dall'avv. Giovanni. Enrico Arcieri

Il giudice delegato, nella valutazione della proposta concordataria é tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta stessa, tale che questa sia inquadrabile in una necessaria cornice di legittimità - oltre che meramente formale - anche sostanziale. L'abuso dello strumento concordatario, rilevabile concretamente ed immediatamente da proposte del tutto prive di giustificazione causale o con giustificazione contraria a norme imperative, deve formare oggetto di verifica preventiva da parte del giudice. (FG - Riproduzione riservata)

Non é logicamente concepibile l'avvio di un concordato volto a prevedere oneri cui la procedura é già in grado di far fronte con le somme disponibili.

Nell'ipotesi in cui la società fallita abbia agito in data anteriore alla dichiarazione di fallimento nei confronti di un istituto bancario il quale non avendo effettuato il pagamento di un assegno di consistente importo nonostante vi fosse la provvista sul conto corrente avrebbe asseritamente causato il blocco dell'attività commerciale, il tracollo finanziario e quindi l'insolvenza della società, detta azione, non essendo nata dall'esecuzione collettiva, ma riguardando una situazione precedente, non rientra nel novero di quelle di "massa" e quindi non é cedibile senza il consenso del fallito, rendendo di conseguenza inefficace l'accordo concordatario ex art. 1372 c.c. (FG - Riproduzione riservata)

(Il presente provvedimento conferma il decreto del dott. Umberto Gentili dd. 27.01.2010 in questo sito http://www.unijuris.it/node/525)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]