Corte d'Appello di Catania – Accordo di ristrutturazione: il c.d, cram-down può considerarsi ammissibile anche nel caso in cui l'amministrazione finanziaria e/o gli enti previdenziali ed assistenziali abbiano votato in senso contrario alla proposta.

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Data di riferimento: 
18/07/2022

Corte d'Appello di Catania, Sez. I civ., 18 luglio 2022 – Pres. Giuseppe Ferreri, Cons. Rel. Marcella Murana, Cons. Monica Zema.

Accordo di ristrutturazione – Amministrazione finanziaria e/o enti previdenziali e assistenziali - Voto negativo nei confronti della proposta – Espressione avvenuta – Tribunale – Presenza dei presupposti di cui all'art. 182 bis, quarto comma, L.F. - Possibilità anche in tal caso di procedere all'omologazione forzata.

Per tutta una serie di ragioni, in particolare in considerazione del disposto dell'art. 48 C.C.I. cui fare anticipatamente riferimento e del fatto che l'art. 20 del D.L. 118/2021 ha risolto la dicotomia esistente tra voto determinante nel concordato preventivo ex art. 180, quarto comma, L.F. e nell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, quarto comma, di detta legge, unificandoli nella formulazione “anche in mancanza di adesione”, si deve ritenere che, al fine che risulti possibile per il tribunale (laddove l'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie risulti decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma di detto ultimo articolo e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria) procedere all'omologazione forzata, c.d. cram-down, di un accordo di ristrutturazione dei debiti si debba attribuire a detta locuzione un significato ampio comprensivo non solo dell'eventualità che l'espressione del voto sia mancata ma anche dell'ipotesi che  quegli stessi enti abbiano espresso voto contrario alla proposta transattiva ex art. 182 ter L.F. avanzata dal debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-catania-13-luglio-2022-pres-ferreri-est-murana

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 22 novembre 2021, n. 35954 https://www.unijuris.it/node/5956].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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