Tribunale di Trento – Sistema normativo da applicarsi alla domanda di concordato preventivo che risulti presentata in data successiva all'entrata in vigore del CCII in pendenza di una procedura fallimentare avviata antecedentemente.

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Data di riferimento: 
17/08/2022

Tribunale di Trento, Procedure concorsuali, 17 agosto 2022 (data della pronuncia) – Pres. Renata Fermanelli, Rel. Benedetto Sieff, Giud. Massimo Morandini.

Data successiva all’entrata in vigore del CCII – Presentazione di istanza di concordato preventivo - Pendenza di una antecedente procedura fallimentare - Riferibilità alla stessa situazione di crisi e di insolvenza - Disciplina applicabile ex art. 390, secondo comma, CCII - Legge Fallimentare.

Legge fallimentare e Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza – Sistemi normativi paralleli ma autonomi – Consecuzione tra procedure – Collegamento disciplinato completamente da entrambe le normative

La domanda di concordato preventivo, sebbene depositata in data successiva all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, deve ritenersi regolata dal R.D. n. 267/1942 se presentata in pendenza di una procedura per la dichiarazione di fallimento depositata nella vigenza del suddetto regio decreto, laddove trattasi di domande tutte volte a regolare la medesima situazione di crisi e di insolvenza, condividendosi sul punto l'orientamento già espresso dal Tribunale di Udine con decreto del 21 luglio 2022 e dal Tribunale di Verona con decreto del 27 luglio 2022. Ciò in quanto lo spirito che anima  l'art. 390 CCII, che sembrerebbe essere quello di dare la prevalenza in ogni caso alla disciplina regolatrice della domanda anteriore, deve intendersi quello di evitare ibride applicazioni, fonte di confusione, allo stesso caso.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In entrambi i sistemi normativi, sia in quello contemplato dalla Legge Fallimentare, sia in quello previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, rispettivamente la dichiarazione di fallimento e la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale possono conseguire a casi di inammissibilità, revoca e mancata omologazione del concordato preventivo, trattandosi di sistemi paralleli, ciascuno munito di una propria autonoma integrità tendente alla completezza e corredato da norme interne di collegamento tra le varie procedure dal medesimo regolate (cfr. artt. 162, comma 2, 173, comma 2, 180, ultimo comma, L.F. e 47, 48, 106 C.C.I.I.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27892.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-trento-17-agosto-2022-pres-fermanelli-est-sieff

[cfr. in questa rivista: .Tribunale Ordinario di Udine, Sez. II civ., 21 luglio 2022https://www.unijuris.it/node/6412 e Tribunale di Verona, 27 luglio 2022https://www.unijuris.it/node/6421].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: